Promossa la competenza nel processo societario

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Con sentenza n. 194 del 10 maggio 2005, la Consulta ha riconosciuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all'articolo 25, comma 1, del Dlgs. n. 5 del 17 gennaio 2003, ed in particolare nella parte dell'articolo che attribuisce la competenza dei procedimenti in sede camerale al Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale.

Il legislatore avrebbe, in pratica, escluso il generale criterio di competenza del luogo dove la società ha la sede effettiva, violando il principio di delega costituito dal divieto di introdurre modifiche di competenza per materia o per territorio.

La Corte Costituzionale osserva, in merito, che non è corretto attribuire al divieto di modificare la competenza per territorio e per materia il significato di una previsione di assoluta intangibilità delle regole di competenza. Inoltre, il disposto di legge andrebbe giustificato considerando il principio della rapidità dei procedimenti camerali.

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