Professionisti: senza rinnovo della polizza fuori dall'elenco degli intermediari
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 15 febbraio 2012
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La Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle entrate richiama, con due distinte note, i professionisti, che svolgono assistenza fiscale ai sensi dell’art. 21 D.M. 31/05/1999 e dunque rilasciano il visto di conformità, a prestare attenzione alla presentazione, quindi al rinnovo, della polizza assicurativa. Tale documento viene chiesto perché l'intermediario possa garantire il completo risarcimento degli eventuali danni arrecati nello svolgimento dell'attività.
Con la nota n. 4105 del 25 gennaio 2012, si ricorda che il rinnovo della polizza assicurativa ovvero gli attestati delle quietanze, nel caso di pagamento a rate, devono essere presentati alla Direzione Regionale entro 30 giorni dalla scadenza.
La mancata presentazione entro detto termine - prosegue la nota - comporta impossibilità per il professionista di apporre il visto di conformità; inoltre, egli sarà cancellato dall’elenco per rinuncia all’iscrizione. La questione verrà sanata da una successiva iscrizione da effettuare presentando nuovamente la comunicazione ai sensi dell’art. 21 del D.M. n. 164/1999.
Nella nota n. 5727 del 2 febbraio scorso, la Dre Piemonte aggiunge ulteriori specificazioni precisando che, nelle more della scadenza della polizza, qualora il professionista non produca il rinnovo della polizza assicurativa, riceverà dalla Dre un primo invito, attraverso mail, fax o lettera, ad adempiere.
Solo dopo che tale invito sia rimasto inascoltato, la Dre invierà una ulteriore formale richiesta di sanare l’irregolarità entro 30 giorni, con l'avviso che, in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine, sarà cancellato d’ufficio dall’elenco per rinuncia all’iscrizione.
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