Professionisti. Pensionati, iscritti alla gestione separata, iscritti ad altra Cassa. Tutti con diritto, non obbligo, di rivalsa al 4 per cento
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 17 maggio 2012
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E’ del 7 maggio 2012 un messaggio dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (n. 7751) che tratta l’istituto della rivalsa come disciplinato dall’articolo 1, comma 212 della legge n. 662, del lontano 23 dicembre 1996, ovvero:
“(…) i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (…), hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento é effettuato alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.”.
- Approfondimento Lavoro n. 19 del 17 maggio 2012 - PROFESSIONISTI. Pensionati, iscritti alla gestione separata, iscritti ad altra Cassa. Tutti con diritto, non obbligo, di rivalsa al 4 per cento - Redazione edotto.com
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