Professionisti in Associazioni avvocati

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Professionisti in Associazioni avvocati

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2016 il Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della Legge professionale forense, ai fini dell'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

Categorie professionali ammesse

Il provvedimento prevede, in particolare, che per poter aderire alle associazioni multidisciplinari - costituite o partecipate, ossia, da avvocati con altri liberi professionisti -, i professionisti non iscritti nell'albo forense devono appartenere alle seguenti categorie professionali:

  • ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
  • ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
  • ordine degli assistenti sociali;
  • ordine degli attuari;
  • ordine nazionale dei biologi;
  • ordine dei chimici;
  • ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • ordine dei geologi;
  • ordine degli ingegneri;
  • ordine dei tecnologi alimentari;
  • ordine dei consulenti del lavoro;
  • ordine dei medici chirurghi  e odontoiatri;
  • ordine dei medici veterinari;
  • ordine degli psicologi;
  • ordine degli spedizionieri doganali;
  • collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
  • collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
  • collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
  • collegio dei geometri e geometri laureati.

Nel testo viene espressamente prescritto che per la regolamentazione di queste associazioni si applicano l’articolo 4, commi 3 e seguenti, della Legge professionale forense (Legge n. 247/2012), nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.

Il Regolamento, vigente dal 16 marzo 2016, è contenuto nel Decreto del ministero della Giustizia n. 23 del 4 febbraio 2016.

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