Professionisti. Esercizio in forma individuale esente dalla nomina di un RPD

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Professionisti. Esercizio in forma individuale esente dalla nomina di un RPD

Il professionista che esercita in forma individuale non ha obbligo di nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), incaricato di fornire ausilio per l'osservanza delle morme e del contatto con l'autorità di controllo. La designazione di un RPD è, infatti, limitata, per i privati, alle ipotesi in cui le attività principali (intendendosi, per esse, le attività “primarie”) del titolare o del responsabile del procedimento consistano:

  • in trattamenti che richiedono un regolare e sistematico monitoraggio degli interessati su larga scala;
  • in trattamenti di particolari categorie di dati personali o riconoducibili a condanne di natura penale e a reati degli interessati su larga scala .

Sono fattori determinanti (secondo le Linee Guida del Gruppo di lavoro ex art. 29 del Regolamento sul Responsabile della Protezione dei Dati):

a. il numero dei soggetti interessati dal trattamento;

b. il volume o le tipologie di dati oggetto del trattamento;

c. la durata dell'attività di trattamento;

d. infine, la portata geografica dell'attività di trattamento.

Sui liberi professionisti che esercitano in forma individuale si è espresso, nelle FAQ del 26 marzo 2018, il Garante per la protezione dei dati personali, sostenendo che non scatterebbe per essi obbligo di nomina del RPD, poiché procedendo al trattamento dei dati dei propri clienti sono di difficile intergazione il trattamento su larga scala di dati sensibili e l'attività di monitoraggio regolare e sistematico.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 25 maggio 2018 - Privacy, entra in vigore il Regolamento Ue – Moscioni

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