Professionisti da subito organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 04 ottobre 2013
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Il Consiglio di stato, adito in sede consultiva dal ministero della Giustizia, si è espresso con parere interlocutorio n. 3812 depositato il 10 settembre 2013 in ordine al regolamento concernente i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 3/2012, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
Nel testo del parere viene fatto riferimento all'attuale testo dell'articolo citato ai sensi del quale gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro degli organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
In tale contesto – precisa il Consiglio di stato - l'iscrizione di questi ultimi soggetti è configurata dalla legge quale atto dovuto, “senza necessità di qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'autorità cui sono rimessi l'impianto e la gestione del registro medesimo”. Ne consegue che tali soggetti, già direttamente individuati dal legislatore, ben possano sin d'ora svolgere le incombenze proprie degli organismi di conciliazione anche se il relativo registro non è stato ancora costituito.
Stessa soluzione può affermarsi – si legge altresì nel testo del parere - per i soggetti i professionisti o le società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni, nonché i notai nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
Il Collegio amministrativo parla di “significative ipotesi di applicazione immediata della fonte legislativa anche a prescindere dalla non ancora conseguita vigenza della fonte regolamentare attuativa” indotte “dalla considerazione dell'innegabilmente forte domanda sociale di attivazione degli istituti procedimentali della composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”.
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