Professionista malato o infortunato? Adempimenti sospesi
Pubblicato il 23 dicembre 2021
In questo articolo:
- Sospensione degli adempimenti: principi generali
- Sospensione degli adempimenti: ambito di applicazione
- Sospensione degli adempimenti: modalità e termini
- Sospensione degli adempimenti: altri eventi
- Sospensione degli adempimenti: mandato professionale
- Esecuzione degli adempimenti e interessi
- Sospensione degli adempimenti: verifiche e sanzioni
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Prosegue, in Aula al Senato, l'esame del ddl n. 2448 di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
Uno degli emendamenti alla legge di Bilancio 2022 approvati dal Senato introduce e disciplina la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.
Con un colpo di coda, vengono riconosciuti (salvo improbabili novità dell'iter parlamentare) e diventeranno parte integrante del nostro ordinamento quei principi generali che animano il disegno di legge A.S. n. 1474, bloccato da tempo al Senato in attesa di un'adeguata copertura finanziaria.
L'esame della legge di Bilancio 2022 proseguirà nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 dicembre. Tantissime sono le sorprese che ci riserverà.
Ora però è il caso di soffermarsi sull'emendamento approvato che disciplina il differimento dei termini per infortunio e malattia del professionista, una norma molto attesa da tutto il mondo professionale.
Sospensione degli adempimenti: principi generali
In via generale, il legislatore riconosce la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o nei casi di infortunio da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Il legislatore chiarisce che per "grave malattia'' si intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.
La sospensione si applica a tutte le malattie, anche se non correlate al lavoro.
L'infortunio tutelato è invece l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, non necessariamente avvenuto in occasione di lavoro.
Ampio, anche in questo caso, è il perimetro d'azione della tutela, esteso a tutti i casi di eventi infortunistici, anche non avvenuti in occasione di lavoro.
Sospensione degli adempimenti: ambito di applicazione
Le disposizioni sulla sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista ammalato o infortunato si applicano al ''libero professionista'' ossia a colui che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo con obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.
La tutela è riconosciuta non solo al professionista che esercita l'attività professionale in forma individuale, ma anche nell'ipotesi di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, a condizione che il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a 3, ovvero che il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.
Sospensione degli adempimenti: modalità e termini
Ma andiamo ad analizzare ora le singole fattispecie di sospensione previste dal disegno di legge di Bilancio 2022.
L'emendamento approvato dal Senato prevede che la sospensione scatti:
- in caso di ricovero in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, quest'ultimo da intendersi quale l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista;
- ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale. Il legislatore a tale riguardo chiarisce che per ''cura domiciliare'' s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.
I periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari devono superare i 3 giorni.
Nei casi su menzionati nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a seguito della scadenza di un termine, perentorio e oggetto di sanzione pecuniaria e penale, verso la pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 30 giorni successivi al verificarsi dell'evento.
I termini degli adempimenti sono pertanto sospesi dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.
Sospensione degli adempimenti: altri eventi
La tutela della sospensione è garantita anche nei seguenti casi:
- parto prematuro della libera professionista, per il quale i termini degli adempimenti sono sospesi dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC) un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti;
- interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, per la quale i termini sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti;
- decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini sono sospesi per 6 mesi dalla data del decesso. Entro 3 giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il mandato professionale.
Sospensione degli adempimenti: mandato professionale
Una condizione fondamentale affinchè scatti la sospensione dei termini è che tra le parti esista un mandato professionale e che lo stesso abbia data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.
Il professionista inoltre dovrà inviare o consegnare copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.
Esecuzione degli adempimenti e interessi
Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
La sospensione del pagamento di somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi è produttiva di interessi al tasso legale dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
Gli interessi vanno versati contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso.
Sospensione degli adempimenti: verifiche e sanzioni
La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo.
Chi abbia beneficiato della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
Le sanzioni si applicano anche a chiunque favorisca il compimento degli stessi illeciti.
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