Produttori/intermediari assicurativi, sì alla collaborazione
Pubblicato il 22 gennaio 2016
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L’ANIA ha chiesto al Ministero del Lavoro se la nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015) sia applicabile anche con riferimento ai rapporti di collaborazione tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui al c.d. Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005).
Con la risposta all’interpello n. 5 del 20 gennaio 2016, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha affermato che i rapporti di collaborazione dei produttori ed intermediari assicurativi non rientrano nel campo di applicazione del citato art. 2, comma 1, nella misura in cui gli stessi siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al Codice delle Assicurazioni private e delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore.
Infatti, spiega la risposta ministeriale, nel caso di specie:
- si è dinanzi ad un’attività prevalentemente di natura commerciale soggetta ad una specifica disciplina;
- i produttori diretti esercitano l’intermediazione assicurativa per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione ed operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
per cui, in definitiva, mancano i profili di etero-organizzazione richiesti dal Legislatore per l’applicazione dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.
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