Procura alle liti viziata. E’ sanabile anche in appello
Pubblicato il 30 luglio 2020
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Il giudice ha il compito di verificare, sin dall’inizio della causa, la corretta instaurazione del contraddittorio che comprende anche la rilevanza di vizi riguardanti la procura alle liti rilasciata al difensore. La parte può, in questo modo, porre rimedio alle carenze senza vedersi annullato il processo.
L’assunto è contenuto nella sentenza n. 16252 del 29 luglio 2020 emessa dalla Corte di cassazione riguardante l’applicazione dell’articolo 182, comma secondo, del Cpc, come modificato dalla L. n. 69/2009.
Nei fatti, veniva presentato ricorso in cassazione contro la sentenza di secondo grado che aveva accolto l'eccezione sollevata in merito al difetto relativo alla procura alle liti (ius postulandi).
Va verificato il vizio circa la nullità della procura al difensore
Per i giudici di piazza Cavour la formulazione dell'articolo 182, comma secondo, del Cpc stabilisce che è potere del giudice, nel momento in cui rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il difetto o per il rilascio della procura alle liti o ancora per la rinnovazione.
Ne discende, quindi, che attraverso l’assegnazione di un termine da parte del giudice, è possibile sanare i vizi della procura anche quando la stessa sia del tutto mancante: ciò deriva dal fatto che la norma parla di “rilascio della procura o rinnovazione della stessa”.
Il magistrato, pertanto, ha il potere officioso di controllare la corretta instaurazione del contraddittorio e rilevare, sin dai primi passi del processo, i vizi che attengono agli atti processuali quali lo ius postulandi, dando la possibilità alla parte di effettuare le dovute correzioni. Il giudice ha l’obbligo e non la facoltà di operare tali controlli.
In tuti i casi in cui vi sia un vizio della procura alle liti, anche quando si tratta di omesso deposito della procura speciale, che sia stata enunciata o richiamata negli atti dalle parti, il giudice deve invitare la parte a produrre l’atto mancante e ciò può avvenire anche durante il giudizio in secondo grado. Solo nel caso in cui l’invito rimanga inascoltato, il giudice adotterà le conseguenti determinazioni riguardanti la costituzione in giudizio.
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