Processo tributario e documenti tardivi
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 10 aprile 2014
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Le notizie e i dati non esibiti in risposta ai questionari o agli inviti dell'ufficio finanziario non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
E' questa la preclusione istruttoria sancita dall'articolo 32 del D.P.R. n. 600/73.
Inammissibilità dei documenti, al Fisco la dimostrazione di averli già richiesti
In ogni caso, spetta all'amministrazione finanziaria che, in giudizio, eccepisca l'inammissibilità dell'acquisizione dei documenti presentati dal contribuente non in sede amministrativa, ma in sede contenziosa, fornire elementi certi per escludere che detta documentazione non sia già stata prodotta in precedenza o comunque nota all'amministrazione.
Quest'ultimo assunto è stato puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8299 del 9 aprile 2014.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - Spazio ai documenti tardivi - Ambrosi
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