Procedure fallimentari: stop al pagamento delle quote di accantonamento del TFR e del contributo di licenziamento
Pubblicato il 20 dicembre 2018
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La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare dell’11 dicembre 2018, n. 19, con la quale ha fornito taluni chiarimenti in ordine alle novità contenute nel decreto legge del 28 settembre 2018, n. 109 (definito “Decreto Genova”, pubblicato in G.U. n. 226 del 28 settembre 2018 e convertito, con modifiche, nella legge del 16 novembre 2018, n. 130, pubblicata in G.U. n. 269 del 19 novembre 2018), con particolare riferimento alla possibilità, per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020, di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, correlate alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento.
Esoneri previsti dal “Decreto Genova”
Come anticipato, con la circolare n. 19 dell’11 dicembre 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha illustrato in che nodo si applica l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo di licenziamento per gli anni 2019 e 2020, previsto in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva nelle more della conclusione delle procedure di licenziamento dei lavoratori, descrivendo le modalità attuative di quanto dettato dal Decreto Genova.
Tali benefici, come si vedrà in dettaglio, si aggiungono alla possibilità di riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, sino a 12 mesi, in favore di quelle imprese che abbiano cessato la propria attività produttiva e non siano ancora concluse le procedure di licenziamento di tutti i lavoratori o la stiano cessando, ricorrendo tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa.
NB! Con il decreto legge del 28 settembre 2018, n. 109, sono state dettate le “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze”. |
Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto
Analizzando il primo degli esoneri previsti dal Decreto Genova, lo stesso riguarda il pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro autorizzata.
In particolare, si ricorda che le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni, sono a carico del datore di lavoro, mentre quelle relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative ai lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo.
Tali quote, normalmente, vanno versate:
- entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale;
- entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.
NB! Ai fini della determinazione della quota mensile di TFR maturata in relazione al periodo di CIGS, si precisa che, per ciascun lavoratore, si deve prendere in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga interessato. Tale importo deve essere moltiplicato per l’aliquota del 7,41% e dallo stesso deve essere detratto, nei casi previsti dalla legge, il contributo dello 0,50%. |
Esonero dal pagamento del contributo di licenziamento
Le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che usufruiranno del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020, sono esonerate anche dal pagamento del contributo di licenziamento, pari all’82% del massimale mensile Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
NB! Il ticket licenziamento è un contributo a carico dei datori di lavoro introdotto dalla cosiddetta Riforma Fornero (legge del 28 giugno 2012, n. 92, G.U. n. 153 del 3 luglio 2012), dovuto in tutti i casi in cui avviene un’interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con l’obiettivo di finanziare la Naspi e scoraggiare i licenziamenti. Tale contributo va pagato in un’unica soluzione entro il 16° giorno del secondo mese successivo all’interruzione del rapporto lavorativo, ma non è sempre dovuto e, ad esempio, non va versato nei seguenti casi:
Così come avviene per l’indennità di disoccupazione Naspi, anche per il calcolo del ticket di licenziamento bisogna fare riferimento all’anzianità del dipendente licenziato. In particolare, per il 2018 il datore di lavoro è tenuto a pagare il 41% del massimale mensile Naspi per ogni 12 mesi di anzianità del dipendente negli ultimi tre anni. Ancora, in caso licenziamento collettivo da parte delle aziende rientranti nella CIGS, l’importo del ticket dal 2018 va calcolato con un’aliquota maggiorata dell’82% (l’importo andrà moltiplicato per tre in caso di mancato accordo sindacale). |
Modalità operative degli esoneri
In primo luogo, come specificato dalla circolare in commento, all’atto della sottoscrizione dell’accordo per beneficiare della CIGS, viene determinato il costo complessivo delle predette misure di esonero e viene accertata la sussistenza delle relative risorse finanziarie, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto per l’anno di scadenza dell’autorizzazione alla CIGS.
Segnatamente, la stima delle misure di esonero alle quali si richiede l’ammissione deve essere effettuata con specifico riguardo a:
a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, distinta in relazione ad ogni anno civile interessato dalla CIGS;
b) la misura complessiva del ticket di licenziamento, da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale straordinario autorizzato.
NB! Con specifico riferimento alle quote di TFR collegate al trattamento CIGS fruito nell’anno 2019, l’esonero potrà essere autorizzato dall’Inps nell’anno 2020, mentre per le quote di TFR relative all’anno 2020, l’esonero potrà essere autorizzato dall’Inps nell’anno 2021. |
Riattivazione della CIGS: quando spetta
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i casi di cessazione di attività, soppressa dal “Jobs Act” ma già prorogata per il triennio 2016/2018 con il decreto interministeriale del 25 marzo 2016, n. 95075 (G.U. n. 120 del 24 maggio 2016), è tornata operativa fino al 2020, come stabilito dal Decreto Genova, fino a un limite massimo di 12 mesi per anno.
Al fine di specificare i criteri per poter procedere a nuove istanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare del 4 ottobre 2018 n. 15, ha fornito le istruzioni per le modalità di accesso al trattamento di CIGS per le aziende in fase di cessazione di attività, che possono beneficiarne sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno ed entro le risorse stanziate.
NB! Per poter beneficiare del trattamento di CIGS è necessaria la stipula di un accordo in sede governativa che abbia ad oggetto:
Successivamente, va fatta istanza al Ministero del Lavoro per il tramite del sistema informatico “Cigsonline”. |
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