Procedura più “light” nel concordato “in bianco”

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Si sofferma su una delle novità introdotte, nel 2012, in materia di legge fallimentare lo studio n. 100-2013/I del Consiglio nazionale del Notariato, approvato il 19 febbraio scorso. In sede di Decreto sviluppo - n. 83/2012 - è stata aggiunta una particolare domanda di concordato preventivo c.d. con riserva o "in bianco", la cui particolarità è quella di permettere al debitore di disporre di un maggior lasso di tempo per presentare la proposta, il piano e la documentazione del concordato preventivo. Inoltre, ai creditori viene inibito di proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni. La novità ha trovato consensi tra gli interessati.


LA DOMANDA DI CONCORDATO IN GENERALE


Tra le possibilità che l'imprenditore in crisi ha di uscire dallo stato di insolvenza vi è anche quella di presentare una proposta di concordato preventivo, allegando un piano contenente le modalità con cui si intende dar seguito alla soddisfazione dei creditori e salvare l'azienda dal tracollo definitivo.


Il percorso
per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo prevede:


-> la presentazione del ricorso (con sottoscrizione del debitore o se società, del rappresentante legale), al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale.


All’atto vanno allegati
:


- la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;


- lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori (con i rispettivi crediti e cause di prelazione);


- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;


- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;


- il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.


E' richiesta per il piano e la documentazione di cui sopra una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), L.F.), nominato dal debitore, che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Se si modificano sostanzialmente la proposta o il piano, occorre ripresentare la relazione.


Della presentazione della domanda di concordato viene data notizia al Pubblico Ministero; inoltre, il cancelliere ha il compito di renderla pubblica attraverso iscrizione nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.


CONCORDATO IN BIANCO O CONCORDATO CON RISERVA O PRECONCORDATO


Con il comma 6, dell'art. 161, L.F. - inserito dal D.L. n. 83/2012 - è stato data all'imprenditore la facoltà, nell'ambito del concordato preventivo, di presentare la domanda di concordato riservandosi di depositare gli allegati in un secondo tempo. E' il c.d. concordato in bianco o concordato con riserva o preconcordato o concordato senza piano, di cui si occupa lo studio del Notariato n.100-2013/I.


La ratio della norma risiede nelle necessità, da più parti sostenuta, di dare più tempo all'imprenditore in crisi di preparare un efficace piano di concordato, senza dover subire i rischi di eventuali misure esecutive da parte dei creditori.


Infatti, l’impalcatura del concordato richiede che il debitore debba, prima di presentare la domanda, preparare tutta la documentazione necessaria per poter accedere alla procedura, e tale obbligo può risultare molto gravoso; nelle more della preparazione documentale è quindi soggetto alle azioni che i creditori possono intentare (ipoteche, sequestri, ecc.).


Per questo, viene consentito di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo accompagnato dai soli bilanci relativi gli ultimi tre esercizi e posticipare in un secondo momento l'inoltro della proposta, del piano e della documentazione.


Il termine
viene fissato dal giudice, e può essere compreso fra 60 e 120 giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.


Nel caso in cui sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine entro il quale presentare la proposta, il piano e la documentazione è accorciato: 60 giorni, prorogabili di non oltre 60 giorni.


Il Tribunale può disporre obblighi informativi periodici, anche sulla gestione finanziaria, a carico dell'impresa.


Nella costruzione del concordato in bianco, è stata data differente importanza, da una parte, alla domanda di concordato,
che attiene alla parte procedurale, e dall'altra, alla proposta ed al piano, attinenti alla parte negoziale dell'istituto.


Anche per tale tipo di concordato si ritiene che, relativamente alle società di capitale e cooperative, sia necessario il deposito del verbale del notaio che attesti la validità della deliberazione diretta a richiedere il concordato.


Attenzione:
l’art. 161 prevede, a fini antielusivi, che la domanda di concordato in bianco sia da considerarsi inammissibile quando il debitore abbia, nei due anni precedenti, presentato altra domanda di concordato “in bianco”, a cui non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.


GLI EFFETTI


Il punto nodale del sistema del comma 6 risiede negli effetti che comunque vengono riconosciuti a seguito della presentazione del concordato in bianco.


La norma afferma che dal deposito della domanda e fino al decreto che ammette alla procedura, il debitore rimane nella possibilità di gestire l'impresa. Infatti è stabilito che può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli urgenti di straordinaria amministrazione deve ottenere preventivamente l'autorizzazione del tribunale, il quale assume, al riguardo, sommarie informazioni.


Dunque, l'imprenditore può continuare a portare avanti la normale vita d'impresa, dovendo fare ricorso all'autorizzazione del tribunale solo quando si trova a dover compiere atti di straordinaria amministrazione caratterizzati dall'urgenza.


Altre conseguenze sono:


-> per i creditori il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;


-> l'inefficacia, per i creditori anteriori al concordato, dell'iscrizione delle ipoteche giudiziali avvenuta 90 giorni prima della data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese;


-> il blocco degli interessi;


-> l'applicazione della regola dell'opponibilità degli atti (art. 45, L.F.).


Ancora, se si tratta di società, sino all'omologazione del concordato non operano:


- le norme relative alla riduzione del capitale sociale per perdite;


- le norme che prevedono il rinvio della decisione di riduzione del capitale o quelle che consentono agli amministratori di ridurre il capitale sociale;


- le particolari cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, e per la società cooperativa, le cause di scioglimento di cui all'art. 2545-duodecies.


Agli amministratori è inibito convocare l'assemblea nel caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale.


In sostanza, la procedura prevista dal concordato con riserva si presenta più snella e più agevole per l'imprenditore in crisi, assicurandogli la possibilità di non essere attaccato dalle azioni creditorie e consentendogli di approntare un organico piano di ristrutturazione dei debiti.


MANCATO DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE


I benefici suddetti devono intendersi cancellati con efficacia retroattiva nel momento in cui, nel termine assegnato dal giudice, il debitore non inoltra la documentazione richiesta.


Inoltre, in caso di mancanza dei presupposti ex art. 161, si deve dichiarare l'inammissibilità della proposta di concordato e, se lo chiedono i creditori o il Pm, il fallimento.


In alternativa il debitore può presentare domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis, L.F.).

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