Procedibilità ricorso se appello è inammissibile

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Procedibilità ricorso se appello è inammissibile

Le Sezioni unite civili di Cassazione si sono pronunciate in ordine alla procedibilità del ricorso per cassazione che venga proposto, ai sensi dell’articolo 348-ter, terzo comma, del Codice di procedura civile, contro la sentenza di primo grado, in conseguenza dell'ordinanza di inammissibilità dell’appello emessa ex articolo 348-bis c.p.c.

Requisito e oneri procedibilità secondo SU

Risolvendo una questione di massima ritenuta “di particolare importanza”, il massimo Collegio di legittimità ha precisato che detto ricorso è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’articolo 369, secondo comma n. 2, c.p.c., ad un duplice onere:

  • di deposito della copia autentica della sentenza di primo grado;
  • di prova della data di comunicazione o di notifica dell’ordinanza di inammissibilità.

Con riferimento a tale secondo onere – si legge nel testo della sentenza delle Sezioni unite n. 25513 del 13 dicembre 2016 – lo stesso deve ritenersi assolto dal ricorrente “mediante il deposito della copia autentica dell’ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione”.

In difetto, il ricorso è da ritenere improcedibile salvo che, in esito di trasmissione del fascicolo d’ufficio da parte della cancelleria del giudice a quo - fascicolo che il ricorrente ha l’onere di richiedere ai sensi del terzo comma dell’articolo 369 c.p.c. – la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso di verifica della tempestività dell’impugnazione, rilevi che quest’ultima sia stata proposta nei 60 giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza di entrambe, entro il termine cosiddetto lungo di cui all’articolo 327 c.p.c.

Data comunicazione non va indicata se precedente a ordinanza

Accanto a questo principio di diritto, la Suprema corte ne ha espresso l’ulteriore secondo cui “il ricorso per cassazione ex articolo 348-ter, terzo comma, c.p.c. contro la sentenza di primo grado, non è soggetto, a pena di inammissibilità, alla specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello”.

Questo – si legge nel testo della decisione – poiché l’articolo 366, primo comma, n. 6 c.p.c. si riferisce solamente agli atti del processo e ai documenti da cui i motivi d’impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico, quali mezzi diretti ad annullare il provvedimento impugnato.

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