Privi di esenzione i servizi alle assicurazioni

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La Corte di Giustizia Ue - sentenza 3 marzo 2005, relativa alla causa C-472/03 - ha affermato che, ai fini Iva, se un'impresa svolge, per conto di una società di assicurazioni, talune attività connesse alle operazioni di assicurazione, esse non rientrano nella nozione di "prestazioni di servizi relative alle operazioni di assicurazione e riassicurazione effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione", quando l'impresa non ha un rapporto diretto né con l'assicuratore né con l'assicurato o le attività dell'impresa non sono autonome rispetto alle attività dell'assicuratore. Simili attività, svolte dall'impresa a favore della società di assicurazione, sono quindi imponibili ai fini dell'Imposta.

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