Privacy violata anche se la privata dimora non è la propria

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 9235 depositata l’8 marzo 2012, ha confermato la condanna per interferenza illecita nella vita privata di una persona inflitta dai giudici dei gradi precedenti nei confronti di un investigatore privato che aveva filmato gli incontri amorosi tra una signora e l'amante presso la casa e con il consenso di quest’ultimo.

L’imputato si era difeso sostenendo che il reato ascrittogli non poteva ritenersi configurato in quanto il luogo di ripresa non coincideva con il luogo di privata dimora della vittima ed era, pertanto venuto meno il presupposto penale della “volontà tacita o espressa di escludere gli estranei”, per come contemplato nel testo dell'articolo 614 del Codice penale.

Di diverso avviso la Suprema corte secondo “chi frequenta un luogo di privata dimora, anche se si tratta della dimora altrui, fa affidamento, appunto, sul carattere di "privatezza" dello stesso e, dunque, agisce sul presupposto che la condotta che egli tiene in quel luogo sarà percepita solo da coloro che in esso siano stati lecitamente ammessi”.
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