Prima udienza dopo nove anni. Equa riparazione, anche se il giudice è sbagliato

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Prima udienza dopo nove anni. Equa riparazione, anche se il giudice è sbagliato

Con sentenza n. 47 depositata il 5 gennaio 2016, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto il ricorso di un medico volto ad ottenere l'equa riparazione ai sensi dell'art. 3 legge 89 del 2001, per eccessiva durata di un processo svoltosi dinnanzi al Tar Lazio. Il Collegio amministrativo, infatti – nell'ambito di un procedimento intentato dal sanitario a seguito della sua esclusione dal concorso per primario – aveva provveduto a fissare la prima udienza oltre 9 anni dopo il deposito del ricorso; comportamento ritenuto, per la Suprema Corte, obiettivamente passibile di condanna ai fini dell'equa riparazione, sebbene poi il Tar avesse dichiarato inammissibile la causa per carenza di propria giurisdizione.

La Corte distrettuale, viceversa, aveva dapprima escluso il risarcimento ex legge Pinto, sul presupposto della mancanza di un apprezzabile danno in capo al ricorrente sotto il profilo dell'ansia collegata all'incertezza del giudizio, posto che lo stesso avrebbe dovuto essere consapevole di aver adito il giudice sbagliato.

Equa riparazione: danno automatico alla irragionevole durata del processo

Ma la Cassazione, sul punto, ha affermato che il danno non patrimoniale suscettibile di essere riparato, è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di modo che va ritenuto sussistente senza bisogno di specifica prova, in ragione dell'obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ne ricorrano circostanze che ne evidenzino l'assenza nel caso concreto.

Nel caso di specie – prosegue la Corte – i giudici distrettuali non avrebbero fornito alcuna prova concreta (se non mere presunzioni) che consentirebbe di identificare un'ipotesi di abuso del processo (idonea come tale ad escludere l'equa riparazione). Invero, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non è un dato che chiunque avrebbe dovuto o potuto conoscere solo perché sul punto la giurisprudenza è consolidata.

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