Prestito tra coniugi. Ok alla restituzione condizionata all'eventuale separazione

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Per la Cassazione – sentenza n. 19304 depositata il 21 agosto 2013 – anche se è pacifico che la consegna o un prestito di denaro tra coniugi avviene generalmente nella riservatezza della vita familiare, non esiste alcuna norma imperativa che impedisce ai coniugi medesimi, prima o durante il matrimonio, “di riconoscere l'esistenza di un debito verso l'altro e di subordinare la restituzione all'evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale”.

Sulla base di questo assunto la Suprema corte ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano ritenuto legittima l'ingiunzione di pagamento che una donna aveva ottenuto nei confronti dell'ex coniuge sulla base di una scrittura privata redatta in costanza di matrimonio e nella quale quest'ultimo, premesso di aver ricevuto dalla moglie una determinata somma, si era impegnato a restituirla in caso di eventuale separazione.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – Notizie dalla Cassazione, p. 15 - Dopo la separazione va reso il prestito

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