Prestito Covid tramite Fondo garanzia PMI impiegato per finalità diverse? E' reato

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Prestito Covid tramite Fondo garanzia PMI impiegato per finalità diverse? E' reato

Commette il reato di malversazione a danno dello Stato il soggetto che, avendo ricevuto da un istituto di credito un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, ai sensi del cd. Decreto liquidità, impieghi le somme ottenute per finalità diverse da quelle cui detto finanziamento è destinato per legge.

A precisarlo è la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 28416 del 19 luglio 2022, pronunciata in annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva invalidato il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta del profitto, che era stato disposto nell'ambito di un'indagine per il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen.

All'indagato era stato contestato di non aver destinato il prestito ottenuto tramite la garanzia fornita dal Fondo per le PMI e finalizzato, si rammenta, al sostegno delle piccole e medie imprese colpite dalla crisi economica conseguente alla diffusione del Covid 19, alle predette finalità.

Secondo l'ipotesi accusatoria, infatti, il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito - come detto garantito dallo Stato tramite il Fondo di garanzia PMI - era stato utilizzato non per finanziare esigenze di liquidità della propria azienda, bensì per l'acquisto di un camper, adibito a uso privato.

Il Tribunale del riesame, tuttavia, aveva ritenuto che la condotta dell'indagato non fosse riconducibile alla fattispecie contestata, sottolineando che il finanziamento destinato al sostegno delle piccole e medie imprese colpite da crisi economica conseguente alla diffusione della pandemia non viene erogato direttamente dall'ente pubblico in favore del privato beneficiato.

Finanziamento Covid destinato a finalità diverse? Malversazione ai danni dello Stato

Conclusioni, queste, non condivise dalla Suprema corte, secondo la quale l'oggetto del reato in esame non deve necessariamente essere "pecunia pubblica" ma può consistere anche in finanziamenti erogati in ragione della presenza di una garanzia pubblica.

Tale delitto è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati.

Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto: "in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m) del dl. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "decreto liquidità"), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge".

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