Prestazioni di corsi didattici. Quando sono esenti dall’Iva

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Prestazioni di corsi didattici. Quando sono esenti dall’Iva

Come si applica l’esenzione Iva allo svolgimento di corsi di lingua inglese forniti da un ente che ha ricevuto il riconoscimento all'applicazione del regime di favore è al centro della risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 321 pubblicata il 9 maggio 2023.

Normativamente, il riferimento è all'articolo 10, primo comma, n. 20) del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA) il quale dispone l'esenzione dall'Iva in caso di prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e di quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

Corsi di insegnamento: quando sono esenti da Iva

Dalla suddetta norma emerge che la prestazione didattica fornita è esente dall’Iva quando

  • ha natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, rientrandovi l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • è erogata da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Nella situazione prospettata all’Agenzia delle Entrate, una società svolge corsi di formazione di lingua inglese; a questa è stata riconosciuta la possibilità di applicare il regime di esenzione dalla Direzione regionale del Lazio.

Si precisa che i corsi vengono svolti nei confronti di due società: una possiede i requisiti per l’esenzione Iva mentre l’altra no.

Regime di esenzione Iva per corsi didattici: le condizioni

La risposta n. 321 del 9 maggio 2023 ricorda che il regime di esenzione IVA previsto dall' articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto Iva e riconosciuto all’istante dalla Direzione regionale del Lazio opera solo con riferimento all'attività di natura educativa e didattica specificatamente riconosciuta.

Dunque, va valutato – segnala l’Agenzia delle Entrate – se, in base ai contratti stipulati con le altre società, l’attività resa consista nell’insegnamento – oggetto di riconoscimento - o nella semplice messa a disposizione di insegnanti.

ATTENZIONE: Solo nel primo caso – prestazione consiste nell’insegnamento – il trattamento di esenzione Iva può essere applicato.

Nel caso, invece, in cui il docente svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità dell’istituto a cui rende la prestazione, non ricorrono i presupposti per l'esenzione Iva.

Infatti, tale attività non rientra nella nozione di insegnamento.

Pertanto, l’istante può applicare l’esenzione Iva se:

  • sono rispettati i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è permessa l’applicazione dell’agevolazione IVA;
  • le prestazioni sono identiche a quelle oggetto di riconoscimento e non consistono nella mera messa a disposizione di docenti.
Ciò indipendentemente dal fatto che gli istituti ai quali fornisce i corsi siano “riconosciuti” o meno.

Invece, tale requisito acquista pregio nelle prestazioni di insegnamento che gli istituti suoi committenti fatturano ai propri discenti: se l’ente è in possesso dei requisiti per l'esenzione, fatturerà senza Iva, mentre chi ne è sprovvisto emetterà documenti con l’imposta.

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