Prestazioni di corsi didattici. Quando sono esenti dall’Iva
Pubblicato il 10 maggio 2023
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Come si applica l’esenzione Iva allo svolgimento di corsi di lingua inglese forniti da un ente che ha ricevuto il riconoscimento all'applicazione del regime di favore è al centro della risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 321 pubblicata il 9 maggio 2023.
Normativamente, il riferimento è all'articolo 10, primo comma, n. 20) del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA) il quale dispone l'esenzione dall'Iva in caso di prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e di quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.
Corsi di insegnamento: quando sono esenti da Iva
Dalla suddetta norma emerge che la prestazione didattica fornita è esente dall’Iva quando
- ha natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, rientrandovi l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- è erogata da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Nella situazione prospettata all’Agenzia delle Entrate, una società svolge corsi di formazione di lingua inglese; a questa è stata riconosciuta la possibilità di applicare il regime di esenzione dalla Direzione regionale del Lazio.
Si precisa che i corsi vengono svolti nei confronti di due società: una possiede i requisiti per l’esenzione Iva mentre l’altra no.
Regime di esenzione Iva per corsi didattici: le condizioni
La risposta n. 321 del 9 maggio 2023 ricorda che il regime di esenzione IVA previsto dall' articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto Iva e riconosciuto all’istante dalla Direzione regionale del Lazio opera solo con riferimento all'attività di natura educativa e didattica specificatamente riconosciuta.
Dunque, va valutato – segnala l’Agenzia delle Entrate – se, in base ai contratti stipulati con le altre società, l’attività resa consista nell’insegnamento – oggetto di riconoscimento - o nella semplice messa a disposizione di insegnanti.
ATTENZIONE: Solo nel primo caso – prestazione consiste nell’insegnamento – il trattamento di esenzione Iva può essere applicato.
Nel caso, invece, in cui il docente svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità dell’istituto a cui rende la prestazione, non ricorrono i presupposti per l'esenzione Iva.
Infatti, tale attività non rientra nella nozione di insegnamento.
Pertanto, l’istante può applicare l’esenzione Iva se:
- sono rispettati i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è permessa l’applicazione dell’agevolazione IVA;
- le prestazioni sono identiche a quelle oggetto di riconoscimento e non consistono nella mera messa a disposizione di docenti.
Invece, tale requisito acquista pregio nelle prestazioni di insegnamento che gli istituti suoi committenti fatturano ai propri discenti: se l’ente è in possesso dei requisiti per l'esenzione, fatturerà senza Iva, mentre chi ne è sprovvisto emetterà documenti con l’imposta.
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