Prestazioni agli eredi di vittime da esposizione all'amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali
Pubblicato il 14 febbraio 2018
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La legge n. 208/2015 ha istituito un Fondo a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla Legge n. 257/1992.
Il D.I. 27 ottobre 2016 ha individuato le procedure e le modalità concernenti l’erogazione delle prestazioni del suddetto Fondo e la Legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto anche il “verbale di conciliazione giudiziale” quale titolo legittimante il riconoscimento delle prestazioni del Fondo.
Con circolare n. 8 del 12 febbraio 2018 è, quindi, intervenuto l’INAIL, che ha chiarito che hanno diritto alla prestazione del Fondo in questione gli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per l’esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla Legge n. 257/1992, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale.
La domanda va presentata da ciascuno dei soggetti beneficiari entro il 28 febbraio 2018, con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.
Conclude la circolare sottolineando che alla domanda dovrà essere allegata la sentenza (o il verbale di conciliazione giudiziale).
- eDotto.com – Edicola del 22 gennaio 2018 – Pensione di inabilità per esposizione all’amianto – Schiavone
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