Prestazione di disoccupazione per sospensione
Pubblicato il 17 agosto 2009
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L’Inps, a seguito di una convenzione approvata con il ministero del Lavoro, è tenuto a stipulare con gli enti bilaterali accordi per l’erogazione dei trattamenti di disoccupazione ai lavoratori, inclusi gli apprendisti, nel caso di sospensione del lavoro per crisi aziendali e occupazionali. Con il messaggio n. 16070/2009, l’Ente previdenziale ha trasmesso il testo della convenzione approvata dal ministero del Lavoro e spiega che è a suo carico l’erogazione dell’intero trattamento spettante al lavoratore apprendista, al netto delle ritenute fiscali e contributive previste dalle norme di legge vigenti. La misura di tale prestazione deve risultare non inferiore all’80% della retribuzione.
L’indennità di disoccupazione per sospensione si interrompe quando: il lavoratore ha percepito tutte le giornate di indennità spettanti; viene avviato ad un nuovo lavoro; diventa titolare di pensione diretta; rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro; viene cancellato dalle liste di disoccupazione.
Per ottenere la prestazione di disoccupazione per sospensione è necessario presentare un apposita domanda all’Inps.
Roberta Moscioni
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