Prescrizione breve limitata dalla pronuncia della condanna in primo grado

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La presenza di una pronuncia di condanna di primo grado, significante la pendenza del giudizio di appello, esclude che si possano applicare le disposizioni transitorie della legge 251/2005 sull’introduzione della prescrizione breve. A sostenerlo le sezioni unite penali della Corte di cassazione, con sentenza n. 47008 del 10 dicembre 2009, che forniscono l’interpretazione da dare alla nozione di pendenza in giudizio citata nell’art. 10, comma 3 della suddetta legge, che impedisce l’applicazione della riduzione dei tempi di prescrizione: si ha pendenza del processo in appello con la lettura della sentenza di condanna di primo grado, indipendentemente dal deposito delle motivazioni. Per la Corte tale interpretazione, appoggiata dalla maggioranza dei magistrati, risponde alla ratio, ribadita anche dalla Corte costituzionale, di non ridurre in modo inappropriato i tempi della prescrizione, dando luogo così una specie di amnistia.

Nell’ipotesi, invece, in cui la sentenza di primo grado termini con il proscioglimento dell’imputato, la mancata applicazione dei termini di prescrizione in favore del giudicato partono solo dall’emissione del decreto di citazione in appello.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 – La nuova prescrizione non è retroattiva
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 39 – La condanna in tribunale blocca la “ex Cirielli” - Maciocchi

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