Presa visione ritardata delle fatture: ammessa la detrazione?
Pubblicato il 27 settembre 2023
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L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul ritardo, per negligenza del contribuente, nel prendere visione di fatture elettroniche nell'area riservata del sito agenziale con riferimento alla possibile detrazione Iva non avvenuta nei termini di legge.
Il fatto concreto rappresentato vede una società che non ha mai preso visione di fatture elettroniche relative a prestazioni di servizi effettuate e pagate nel 2021 e di non averle registrate. Solo nel 2022, attraverso una verifica nel cassetto fiscale, ci si è accorti che vi erano fatture fornitori del 2021 che il Sdi non era riuscito a consegnare per problemi del canale telematico. Si precisa che i fornitori avevano inviato via mail copie di cortesia delle fatture.
Viene chiesto al Fisco se sia possibile recuperare l’Iva non detratta con riferimento all'anno 2023, in cui ne è stata presa visione o, in subordine, presentare la dichiarazione integrativa.
Detrazione Iva: dies a quo
Con risposta n. 435 del 26 settembre 2023 l’AdE ricorda che il diritto alla detrazione dell’imposta in parola può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
E’ necessario, però, fare ricorso al momento in cui sorge il diritto alla detrazione (dies a quo), legato all'esigibilità dell'imposta.
Per il diritto unionale, l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all'esistenza di un duplice requisito:
- effettuazione dell'operazione,
- possesso di una valida fattura d'acquisto.
Pertanto il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione Iva va individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e del possesso di una valida fattura redatta ai sensi dell'articolo 21, del Decreto Iva (DPR n. 633/1972).
Per quanto riguarda la dichiarazione integrativa, questa può essere presentata dal soggetto passivo cessionario che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Ricezione fatture elettroniche
Con riferimento all'emissione e alla ricezione delle fatture elettroniche, se non è possibile il recapito al soggetto ricevente, il SdI rende disponibile la fattura elettronica nell’area riservata del cessionario/committente dell'Agenzia delle Entrate; ciò è oggetto di comunicazione al destinatario, unitamente alla data di messa a disposizione del file.
Quindi, quando la fattura vene messa a disposizione nell’area riservata, la data di ricezione della fattura è quella della presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia da parte del cessionario/committente.
SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
Questo si legge nel sito dell’Agenzia delle Entrate: “per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di ''presa visione'' (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata ''Consultazione e Dati rilevanti ai fini IVA'' del portale ''Fatture e Corrispettivi''.
Ritardo negligente nellla presa visione della fattura: no alla detrazione
Stante quanto sopra descritto, nel caso concreto, è palese che il contribuente fosse a conoscenza che le fatture erano state emesse avendo ricevuto le copie di cortesia e che il sistema di ricezione aveva avuto un mal funzionamento, per cui le fatture erano a disposizione nell'area riservata.
Lo stesso, però, è rimasto inerte non andando a “prendere visione” delle fatture e quindi procrastinando il dies a quo per esercitare la detrazione Iva.
Per tale motivo deve ritenersi spirato il termine per l'esercizio della detrazione con riferimento alle fatture pagate nel 2021 e nel 2022.
Risposta negativa anche per quanto riguarda la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa: per le Entrate, infatti, come chiarito con circolare n. 1/E/2018, ciò è consentito nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture.
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