Preoccupano i rischi penali quando accade l’incidente

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La questione relativa all’applicabilità della normativa prevista dal D.Lgs 231/01, circa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione di reati quali l’omicidio colposo e le lesioni colpose – artt. 589 e 590 c.p. –, commessi in violazione della normativa di sicurezza sul lavoro, è ancora aperta. Due gli orientamenti contrapporti in dottrina, l’uno secondo cui la responsabilità amministrativa ha carattere oggettivo e dunque ricorre sempre in caso di infortunio sul lavoro, salvo l’adozione da parte dell’ente di modelli organizzativi ex art. 30 TU; l’altro secondo cui l’art. 5 del D.lgs. 231/01 esige la previsione e la violazione da parte dell’ente del reato commesso nel suo interesse o vantaggio, elemento soggettivo del dolo che non ricorre nei reati di omicidio colposo e lesioni colpose. I sostenitori di tale tesi escludono l’applicazione della responsabilità del D.Lgs. 231/01 anche nel caso di colpa cosciente, quando cioè il fatto reato, seppur previsto dall’agente, non è stato da questi voluto.
Si attende un rapido intervento giurisprudenziale in merito.
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