Premio INAIL, non dovuto da professionisti dello studio associato
Pubblicato il 11 novembre 2021
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Non è dovuto il pagamento del premio INAIL per i professionisti dello studio associato. A sancirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33203 del 10 novembre 2021, respingendo il ricorso dell’Istituto assicurativo. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno confermato che lo studio associato in questione non poteva essere assimilato ad una società, non essendo configurabile nei suoi confronti alcun vincolo di assoggettamento dei liberi professionisti che vi erano associati.
Studi professionali associati, stop all’obbligo assicurativo
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, gli ermellini hanno affermato che non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo degli artt. 1, 4 e 9, T.U. n. 1124 del 1965, ne contemplano l'assoggettamento per le associazioni professionali.
Inutile per l’INAIL aver citato due sentenze della Cassazione, la 13278 del 2007 e la 12095 del 2006, che — sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina dell'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — hanno rispettivamente ritenuto assoggettabili all'assicurazione i coniugi che hanno la gestione comune dell'azienda coniugale, ai sensi dell'art. 177, lett. d), c.c., quando svolgano una delle attività rischiose indicate nell'art. 1, del T.U. n. 1124/1965. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza 25 del 2016, aveva dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, T.U. n. 1124/1965.
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