Premi INAIL 2020, fissata la percentuale di riduzione
Pubblicato il 04 maggio 2020
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Semaforo verde per la riduzione dei premi INAIL per l’anno 2020. Per quest’anno, si applica uno sconto del 15,29% e può essere fruito solo sui premi non oggetto di revisione dalle nuove tariffe, vale a dire tutti i premi speciali.
A darne notizia è l’INAIL, con la circolare n. 15 del 30 aprile 2020.
Premi INAIL 2020, la normativa
L’art. 1, co. 128 della L. n. 147/2013 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2014-2016, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione.
Successivamente, con la Determina n. 290/2019, è stato fissato lo sconto - per l'anno 2020 - in misura pari al 15,29% e sono stati aggiornati gli “indici di gravità medi” (IGM) necessari per l'applicazione nei vari settori.
Premi INAIL 2020, ambito di applicazione
Per il 2020, la riduzione trova applicazione esclusivamente per:
- i premi speciali per le scuole, pescatori, frantoi, facchini, borracciai/vetturini/ippotrasportatori di cui all’art. 42 del Dpr. n. 1124/1965;
- i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive ex L. n. 93/1958;
- i contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del Dpr. n. 112/1965 riscossi in forma unificata.
Premi INAIL 2020, istruzioni operative
La regola che individua i beneficiari è l'andamento infortunistico aziendale, individuato in base a criteri differenziati a seconda che l'azienda abbia iniziato o meno attività da un biennio.
Per l'anno 2020 rientrano tra i beneficiari i soggetti con inizio attività prima del 3 gennaio 2018. Viceversa, per i soggetti che hanno iniziato attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a domanda, telematica, da presentare con il servizio online OT20.
Infine, spiega l’INAIL, la riduzione del cuneo continuerà ad essere applicata, per l'anno 2020, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato l'istanza OT20 e per i quali è stata accettata, anche se è stata presentata sulla base della previgente disciplina, ossia sulla base delle vecchie Tariffe di premi approvate dal D.M. 12 dicembre 2000.
- edotto.com – Edicola del 18 marzo 2020 - Autoliquidazione INAIL: online la Comunicazione del Tasso Applicabile – Moscioni
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