Prelievo al 5% ma costi deducibili

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L'articolo 81 del Tuir prevede che debbano concorrere alla formazione del reddito imponibile anche gli utili da partecipazione che le società e gli enti commerciali soggetti all'Ires conseguono, nell'esercizio in cui vengono percepiti, in applicazione del principio di cassa. L'articolo 89, comma 2, del Testo unico chiarisce che il regime di esenzione va applicato anche ai soggetti Ires sui quali si prevede l'esclusione dall'imponibile del 95% dell'ammontare totale del dividendo. Conseguentemente, ad essere tassato è il restante 5% del dividendo.

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