Prelievo aggiuntivo del 20% sul riacquisto anticipato delle obbligazioni se non rinegoziate
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 01 febbraio 2011
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La consulenza giuridica che l’agenzia delle Entrate ha reso all’ABI, in materia di riacquisto dei titoli illiquidi e il conseguente corretto regime fiscale applicabile alle fattispecie nel caso in cui il riacquisto da parte dell’emittente o dell’intermediario sia avvenuto prima del termine di scadenza dei titoli, previsto in 18 mesi, è stata ufficializzata nelle risoluzione del 31 gennaio 2011, n. 11/E.
L’Agenzia, dopo aver ricordato che gli interessi derivanti da prestiti obbligazionari emessi da soggetti residenti in Italia sono soggetti alla disciplina della ritenuta alla fonte sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli similari nella misura del 12,50 (per scadenze non inferiore a 18 mesi e per le cambiali finanziarie) oppure del 27% (per scadenze inferiori a 18 mesi o per scadenza pari o superiore a 18 mesi, se il saggio di rendimento effettivo all’emissione è superiore a determinati limiti indicati nella norma), ribadisce quanto segue:
se il titolo obbligazionario, con una scadenza non inferiore ai 18 mesi, viene rimborsato prima di tale termine, la disposizione di cui all’articolo 26, comma 1, del Dpr 600/1973 prevede che, oltre alla ritenuta del 12,50%, sugli interessi maturati fino al momento del rimborso anticipato l'emittente debba pagare una somma pari al 20%. Si tratta di una sorta di penalizzazione a carico di coloro che effettuano operazioni di estinzione anticipata di prestiti obbligazionari originariamente emessi con scadenza non inferiore a 18 mesi.
Tuttavia, l’Agenzia precisa anche che il riacquisto da parte dell’emittente costituisce un diritto azionabile da parte della generalità dei sottoscrittori delle obbligazioni al verificarsi di determinate condizioni ed è, quindi, un evento che si realizza indipendentemente dalla volontà dell’emittente. Di conseguenza, ai fini della non applicabilità della somma del 20%, ai sensi del richiamato articolo 26, il riacquisto da parte dell’emittente del titolo obbligazionario non deve essere finalizzato all’estinzione del prestito prima del decorso del periodo di 18 mesi e, pertanto, non deve comportare, di fatto, l’anticipazione, al di sotto del suddetto periodo minimo, della scadenza originaria del titolo stesso.
Dunque, una volta riacquistato il titolo esso deve essere negoziato sul mercato per evitare il pagamento dell’aliquota aggiuntiva. Se, infatti, alla data di scadenza del prestito non risulta verificato il requisito dell’effettiva circolazione dei titoli per almeno diciotto mesi, anche se non continuativi, l’emittente sarà tenuto al pagamento della somma del 20% sull’ammontare degli interessi e altri proventi complessivamente corrisposti.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 25 - Per i titoli illiquidi «penale» del 20%
- ItaliaOggi, p. 23 - Obbligazioni, tutto ok se c'è rinegoziazione - Bongi
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