Precisazioni di Assonime sugli acconti
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 28 novembre 2011
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In vista dell'approssimarsi del 30 novembre 2011, data entro cui i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono procedere al versamento della seconda rata di acconto delle imposte Ires ed Irap, Assonime sintetizza, con la circolare n. 30 del 24 novembre 2011, le principali novità legislative intervenute nell'ultimo periodo del 2011.
Il documento ricorda, con riferimento alla compensazione, che quando si tratta di crediti d’imposta con natura sovvenzionale, presenti nel quadro RU di Unico, va tenuto in considerazione il limite annuale di 250.000 euro, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive.
Per effettuare il calcolo dell'Irap, qualora venga scelto il metodo previsionale, devono applicarsi le percentuali di aliquota modificate per effetto dell’articolo 23, comma 5, del D.L. n. 98/2011, con efficacia dal periodo d’imposta 2011: 4,20 per società commerciali ed enti commerciali esercenti attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori; 4,65 per banche e altri enti e società finanziari; 5,90 per imprese di assicurazione.
In materia di Robin tax, le modifiche apportate con D.L. n. 138/2011, secondo Assonime, pur avendo riferimento per la determinazione della base imponibile 2011, non rilevano sugli acconti in discorso anche in sede di adozione del metodo previsionale.
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