Polizza catastrofale (Cat Nat): scadenza 30 settembre 2025 per medie imprese

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Le imprese e le società professionali hanno l’obbligo di sottoscrivere la cosiddetta Cat Nat, ossia l’assicurazione contro terremoti, alluvioni, frane e altri disastri naturali.
La Legge di Bilancio 2024 ha infatti introdotto un vincolo preciso: tutte le aziende con sede legale in Italia devono stipulare una copertura che risarcisca i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici.

Le imprese di dimensioni medie hanno tempo fino al 30 settembre 2025 per adeguarsi.

Questa assicurazione obbligatoria nasce con lo scopo di dare alle imprese strumenti concreti per affrontare situazioni di emergenza, riducendo la dipendenza dagli interventi statali. In pratica, serve a proteggere i beni aziendali e a garantire la continuità dell’attività attraverso un sistema di tutela finanziaria che limiti gli effetti economici di eventi naturali straordinari, distribuendo i rischi tra imprese, assicurazioni e Stato.

Ambito e obbligo della polizza catastrofale

La prima scadenza era fissata al 31 dicembre 2024, ma è stata rinviata con il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) e successivamente con il D.L. n. 39/2025, poi convertito in legge il 21 maggio 2025. Oggi le tempistiche variano a seconda delle dimensioni aziendali.

  • Grandi imprese (oltre 250 dipendenti): obbligo dal 31 marzo 2025, con 90 giorni extra (fino al 30 giugno) per mettersi in regola senza perdere eventuali agevolazioni.
  • Medie imprese (da 50 a 250 dipendenti): scadenza al 30 settembre 2025.
  • Piccole e microimprese: obbligo rinviato al 31 dicembre 2025.

L’obbligo riguarda sia le aziende italiane sia quelle estere che abbiano una sede stabile in Italia. In particolare, le imprese iscritte al Registro delle Imprese, a prescindere dal tipo di attività, devono stipulare un contratto assicurativo che copra i beni patrimoniali indicati dall’articolo 2424 del codice civile, ossia fabbricati, impianti e macchinari, in caso di terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Restano invece escluse le attività professionali individuali o associative che non risultano iscritte al Registro delle Imprese, dal momento che la normativa non fa riferimento al REA (Repertorio Economico Amministrativo).

La legge prevede alcune esenzioni. Non devono stipulare la polizza:

  1. le imprese agricole, che rientrano in un diverso regime di tutela (il Fondo mutualistico nazionale contro i danni meteoclimatici, come alluvioni, gelate o siccità);
  2. le imprese con immobili abusivi o costruiti senza le dovute autorizzazioni, o che abbiano perso la regolarità edilizia dopo la costruzione.

Infine, l’obbligo si estende anche alle imprese che utilizzano beni non di proprietà (in leasing, affitto o comodato), a meno che la polizza non sia già stata stipulata dal titolare.

Modifiche ai criteri di classificazione delle imprese

Durante l’iter di conversione in legge del decreto n. 39/2025, sono stati rivisti i parametri utilizzati per distinguere le varie tipologie di impresa – grandi, medie, piccole e micro – rispetto a quanto previsto inizialmente dal testo originario.

Nella prima versione del decreto si faceva riferimento alla direttiva (UE) 2023/2775. Con l’approvazione definitiva, invece, si è scelto di adottare la Raccomandazione 2003/361/CE, che stabilisce criteri differenti per definire le dimensioni aziendali.

In base a questa normativa europea, la categoria delle piccole e medie imprese (PMI) comprende tutte quelle realtà con meno di 250 lavoratori e che rispettano almeno uno dei due limiti economici: un fatturato annuo che non superi i 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.

Piccole imprese

All’interno del gruppo delle PMI, si collocano le piccole imprese, caratterizzate da un organico inferiore a 50 dipendenti e con parametri economici contenuti: il fatturato annuo o il bilancio complessivo non devono oltrepassare i 10 milioni di euro.

Microimprese

Ancora più ristrette sono le microimprese, che includono le realtà con meno di 10 occupati e con ricavi o bilancio annuale che non superano i 2 milioni di euro.

Le grandi imprese

Diverso il discorso per le grandi imprese, per le quali si torna ai parametri fissati dalla direttiva (UE) 2023/2775. Un’azienda rientra in questa categoria quando, al momento della chiusura del bilancio, supera almeno due dei tre criteri stabiliti: avere un attivo patrimoniale di almeno 25 milioni di euro, registrare ricavi netti da vendite e prestazioni pari ad almeno 50 milioni di euro, oppure impiegare in media più di 250 lavoratori nel corso dell’anno.

Beni oggetto di copertura assicurativa

La polizza obbligatoria riguarda le immobilizzazioni materiali “utilizzate a qualsiasi titolo” dall’impresa, ossia i beni richiamati dall’articolo 2424 del codice civile, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3). In pratica, l’assicurazione deve includere:

  • appezzamenti o porzioni di terreno con caratteristiche diverse a seconda della loro posizione geografica e conformazione naturale;
  • l’intero edificio e tutte le opere murarie e di rifinitura, con infissi, impianti fissi (idrici, elettrici, riscaldamento, condizionamento, segnalazione, comunicazione), ascensori, scale mobili, montacarichi, fondazioni e strutture interrate. Sono inclusi anche cancelli, recinzioni, fognature e le parti comuni;
  • impianti e macchinari, quindi ogni tipo di macchina, anche elettronica o a controllo numerico, nonché tutti gli impianti destinati allo svolgimento dell’attività produttiva;
  • attrezzature industriali e commerciali quali strumenti, utensili, macchine e ricambi, impianti non riconducibili al fabbricato, mezzi di sollevamento, bilance, sistemi di imballaggio e trasporto non registrati al Pubblico Registro Automobilistico.

Esclusioni dall’obbligo

Non rientrano nel vincolo assicurativo i veicoli, che non sono compresi nella definizione di “impianti e macchinari”. Questi possono essere coperti separatamente, ma non ricadono automaticamente nella polizza contro i rischi catastrofali.

L’ANIA ha chiarito che le imprese edili devono comunque garantire una copertura per i beni strumentali utilizzati nei cantieri, a meno che non siano già protetti da polizze specifiche di cantiere.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inoltre precisato che i fabbricati ancora in costruzione non sono soggetti all’obbligo, in quanto classificati diversamente dal codice civile (voce B-II, numero 5).

Anche le merci restano fuori dal perimetro della polizza obbligatoria, come ribadito dalle interpretazioni ufficiali.

Attività svolta in abitazione

Se un’impresa opera all’interno della propria abitazione, l’assicurazione deve coprire solo la parte dell’immobile effettivamente destinata allo svolgimento dell’attività produttiva, non l’intera abitazione.

Rischi esclusi dalla copertura

La polizza non copre alcuni eventi specifici, tra cui:

  • i danni derivanti da comportamenti volontari dell’uomo o quelli arrecati a terzi dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • i danni legati a guerre, terrorismo, sabotaggi, sommosse o disordini;
  • i danni collegati a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosivi, materiali chimici o quelli dovuti a contaminazioni e inquinamento.

Obbligo di assicurare i beni utilizzati nell’impresa

L’imprenditore è tenuto ad assicurare tutti i beni impiegati nello svolgimento dell’attività aziendale che rientrano tra quelli indicati dall’articolo 2424 del codice civile, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3).

Ciò anche quando l’impresa non è proprietaria dei beni, fatta eccezione per i casi in cui tali beni risultino già coperti da un’assicurazione equivalente, anche se stipulata da un soggetto diverso dall’imprenditore che li utilizza.

Il Decreto Legge 39/2025 chiarisce che, se un imprenditore assicura beni appartenenti a terzi ma utilizzati nella propria attività e non già coperti da polizza simile, il risarcimento spettante deve essere riconosciuto al proprietario del bene. È però necessario che l’imprenditore informi il proprietario dell’avvenuta sottoscrizione della polizza.

Utilizzo dell’indennizzo

Il proprietario, una volta ricevuto l’indennizzo, ha l’obbligo di impiegare le somme per riparare o ripristinare i beni danneggiati o distrutti, o comunque per ripristinarne la funzionalità. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale obbligo, l’imprenditore può comunque ottenere un importo pari al mancato guadagno dovuto all’interruzione dell’attività, entro il limite massimo del 40% della somma riconosciuta al proprietario.

Eventi coperti dalla polizza catastrofale

La copertura assicurativa obbligatoria riguarda i danni subiti dalle immobilizzazioni materiali a seguito di eventi naturali di particolare gravità.

  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: ossia l’uscita dell’acqua dal suo normale alveo, da corsi d’acqua o bacini naturali e artificiali.
  • Terremoti: i beni assicurati sono indennizzabili se localizzati nelle aree ufficialmente individuate come colpite dal sisma dalle autorità competenti e registrate dalla Rete sismica nazionale dell’INGV. Le scosse che avvengono nelle 72 ore successive al primo evento vengono considerate parte dello stesso episodio e quindi costituiscono un unico sinistro.
  • Frane: i fenomeni franosi sono coperti se si manifestano entro 72 ore dal primo cedimento.

Eventi esclusi dalla copertura

Non rientrano nella protezione assicurativa i danni che non derivano direttamente dall’evento catastrofale, anche se verificatisi in concomitanza (ad esempio furti durante l’evacuazione causata da un terremoto). Sono inoltre esclusi:

  • i danni indiretti come perdita di fatturato o interruzione dell’attività, che possono essere tutelati solo con garanzie facoltative aggiuntive;
  • i danni provocati da azioni umane dirette;
  • i danni arrecati a terzi dai beni assicurati in seguito all’evento.

Cosa si intende per frane e altri rischi

La relazione tecnica allegata al decreto specifica che la copertura si applica solo alle frane che si manifestano in modo repentino, con distacco improvviso di masse rocciose o di rilievi sotto la spinta della gravità. Restano esclusi invece i movimenti graduali o i cedimenti lenti del terreno, considerati prevedibili e quindi affrontabili con interventi di prevenzione.

Non sono coperti i danni causati da errori nei progetti di scavo su pendii nei dieci anni successivi all’esecuzione dei lavori, né le spese relative a demolizione e rimozione dei materiali franati.

Cosa si intende per alluvioni e inondazioni

La copertura include l’uscita di acqua da argini, sponde o bacini naturali e artificiali.

Restano però esclusi fenomeni come mareggiate, maremoti, variazioni della falda freatica, umidità, infiltrazioni o gli allagamenti causati da piogge brevi ma molto intense – le cosiddette “bombe d’acqua” – che determinano accumuli per mancata capacità di assorbimento del terreno.

Cosa si intende per sisma

Il terremoto è inteso come movimento improvviso della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Non rientrano nella copertura altri eventi naturali, come eruzioni vulcaniche, bradisismi, valanghe, slavine, mareggiate o inondazioni causate da un sisma.

Obbligo assicurativo per immobili con irregolarità edilizie

La normativa ha stabilito che le compagnie assicurative sono tenute a garantire copertura soltanto per quegli immobili che siano stati costruiti o ampliati sulla base di un titolo edilizio valido, oppure per gli edifici completati in un periodo in cui non era ancora necessario il rilascio di un permesso edilizio.

Possono essere assicurati anche gli immobili che abbiano ottenuto una regolare sanatoria edilizia o quelli per i quali è in corso un procedimento di condono o sanatoria. In questi casi, infatti, l’edificio è considerato regolare agli effetti della normativa sull’assicurazione obbligatoria.

Gli immobili che non possiedono tali requisiti, e quindi non sono assicurabili, non hanno diritto ad alcun tipo di risarcimento o sostegno economico. Ciò significa che non potranno accedere a indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie provenienti da fondi pubblici, nemmeno in occasione di eventi catastrofici o calamità naturali.

Come viene calcolato il premio assicurativo

Il premio della polizza è stabilito in funzione del livello di rischio, considerando diversi fattori:

  • l’ubicazione geografica dei beni, la loro vulnerabilità e i dati storici disponibili sugli eventi catastrofici.

Vengono utilizzate anche mappe di pericolosità e modelli predittivi che tengono conto dell’evoluzione nel tempo sia della probabilità di accadimento degli eventi, sia della resistenza dei beni.

Inoltre, se l’impresa ha adottato misure di prevenzione o protezione – anche attraverso associazioni di categoria o consorzi – tali interventi vengono considerati nel calcolo, riducendo proporzionalmente il costo del premio.

I premi non restano fissi, ma vengono aggiornati periodicamente. Questa revisione tiene conto del principio di mutualità, del progresso scientifico e delle nuove conoscenze sul rischio, oltre che degli obiettivi di solidità finanziaria delle compagnie assicurative e del rischio di antiselezione.

Per stabilire il valore dei beni assicurati si fa riferimento al costo di ricostruzione a nuovo dell’immobile, al prezzo di rimpiazzo dei beni mobili o, nel caso dei terreni, alla spesa necessaria per riportarli alle condizioni originarie dopo l’evento catastrofale.

Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, le parti possono concordare uno scoperto – cioè una quota del danno che resta a carico dell’assicurato – che non può superare il 15% del valore indennizzabile.

Quando invece la somma assicurata supera i 30 milioni di euro, la percentuale di danno che resta a carico dell’impresa assicurata viene stabilita liberamente tra le parti, pur restando obbligatoria la copertura.

Massimali e limiti di indennizzo

Le polizze possono prevedere dei limiti di indennizzo, da concordare tra assicurato e compagnia, secondo i seguenti criteri.

Fino a 1 milione di euro

limite di indennizzo coincide con l’intera somma assicurata

Da 1 a 30 milioni di euro

l’indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata

Oltre 30 milioni di euro o per le grandi imprese

i massimali vengono definiti liberamente tra le parti

Per quanto riguarda i terreni, la polizza funziona con la formula del primo rischio assoluto: ciò significa che l’indennizzo viene riconosciuto fino al massimale stabilito, calcolato in proporzione alla superficie complessiva dell’area assicurata.

Mancata stipula della polizza

Il mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese non è privo di effetti. L’inadempimento viene infatti considerato al momento della concessione di contributi, sovvenzioni o altre agevolazioni economiche finanziate con fondi pubblici, comprese quelle destinate a fronteggiare emergenze derivanti da calamità naturali o eventi catastrofali.

La penalità legata alla perdita di accesso a contributi o agevolazioni pubbliche si applica soltanto dal momento in cui entra in vigore l’obbligo assicurativo. Ciò significa che non vengono toccate le richieste di agevolazione presentate in periodi precedenti all’introduzione del vincolo.

Un aspetto rilevante riguarda le coperture già attive quando la normativa è entrata in vigore. L’articolo 11, comma 2, del D.M. 18/2025 chiarisce che l’adeguamento a quanto previsto dalla legge deve avvenire “a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile”.

In concreto, alla prima scadenza utile, il contratto esistente potrà essere rinnovato solo se conforme alle nuove disposizioni del D.M. 18/2025. Se invece la polizza non rispetta i requisiti fissati dalla normativa, dovrà essere aggiornata attraverso appendici integrative oppure sostituita con un nuovo contratto conforme allo schema legale.

Tabelle riassuntive

1. Tabella scadenze obbligo di assicurazione Cat Nat

Tipo di impresa

Scadenza per la sottoscrizione

Grandi imprese (oltre 250 dipendenti)

31 marzo 2025 (con 90 giorni extra fino al 30 giugno)

Medie imprese (50-250 dipendenti)

30 settembre 2025

Piccole e microimprese

31 dicembre 2025

2. Tabella delle categorie di imprese (PMI, micro, piccole, medie)

Categoria

Numero dipendenti

Fatturato massimo annuale (€)

Totale bilancio massimo annuale (€)

Microimprese

Meno di 10

2 milioni

2 milioni

Piccole imprese

Meno di 50

10 milioni

10 milioni

Medie imprese

50-250

50 milioni

43 milioni

3. Tabella esclusioni dalla copertura Cat Nat

Esclusioni

Dettagli

Veicoli

Non inclusi nella copertura per danni catastrofali (devono avere una polizza separata)

Fabbricati in costruzione

Non coperti fino al completamento e regolarizzazione edilizia

Errori nei lavori di scavo

Danni causati da errori nei progetti di scavo nei 10 anni successivi non coperti

Merci

Non incluse nella polizza obbligatoria

4. Tabella percentuali di indennizzo e scoperti

Somma assicurata (€)

Limite di indennizzo

Scoperto

Massimale/Indennizzo

Fino a 1 milione

100% della somma

N/A

1 milione

Da 1 a 30 milioni

Minimo 70% della somma

N/A

70% della somma

Oltre 30 milioni

Libero accordo tra le parti

N/A

Libero accordo

5. Tabella eventi coperti dalla polizza

Evento coperto

Dettagli

Alluvioni e inondazioni

Uscita di acqua da corsi d'acqua e bacini

Terremoti

Danni in aree colpite e scosse fino a 72 ore

Frane

Cedimenti rapidi di massa rocciosa o terreno

Altri eventi esclusi

Fenomeni graduali, mareggiate, contaminazione

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