Polizza avvocati per Rc e infortuni, obbligo al via

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Polizza avvocati per Rc e infortuni, obbligo al via

L’11 ottobre 2017 entrerà in vigore la normativa che obbliga gli avvocati a munirsi di copertura assicurativa per responsabilità civile professionale e infortuni.

In detta data, infatti, diventano operative le disposizioni di cui al Decreto ministeriale Giustizia del 22 settembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 ottobre 2016 e contenente, in attuazione dell’articolo 12 della Legge professionale forense, le nuove condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.

L’obbligo di munirsi di polizza assicurativa riguarda tutti gli avvocati, le associazioni professionali e le società tra professionisti.

Rc professionale

Si rammenta che, ai sensi del Decreto del ministero della Giustizia, la copertura assicurativa deve riguardare la responsabilità civile per tutti i danni - patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro - che l’avvocato dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale, intendendosi, per detta ultima attività:

  • l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri;
  • gli atti a quest’ultima preordinati, connessi o consequenziali;
  • la consulenza od assistenza stragiudiziali;
  • la redazione di pareri o contratti;
  • l'assistenza nelle attività di mediazione e di negoziazione assistita.

L'assicurazione dovrà, inoltre, coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave, nonché la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi (non rientrando nel novero dei terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato).

Infortuni

Il provvedimento, come detto, impone che debba essere prevista nella polizza anche un’assicurazione infortuni a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.

L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche. Vanno inclusi, tra i rischi assicurati, l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale.

Polizze già stipulate, da adeguare

Gli avvocati hanno, dunque, ancora pochi giorni per scegliere la polizza di copertura assicurativa tra le varie proposte delle compagnie di assicurazione.

Per contro, le eventuali polizze già stipulate dal professionista prima dell’entrata in vigore del Decreto dovranno essere adeguate, entro la medesima data dell'11 ottobre 2017, alle nuove previsioni.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 12 ottobre 2016 - Polizze avvocati Nuove condizioni in Gazzetta – Pergolari

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