PNRR: più semplici le regole per pagamenti

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PNRR: più semplici le regole per pagamenti

Il decreto 6 dicembre 2024 emesso dal ministero dell’Economia e delle Finanze definisce i criteri e le procedure che le amministrazioni responsabili delle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e gli enti esecutori degli interventi devono seguire per adempiere agli obblighi stabiliti dall'art. 18-quinquies del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, che è convertito dalla legge del 7 ottobre 2024, n. 143.

Detta norma elimina le complessità finanziarie associate al Piano, con l'intento esplicito di accelerare il trasferimento delle risorse agli enti esecutori. Tale articolo stabilisce che “le Amministrazioni centrali responsabili delle misure dovranno trasferire le risorse finanziarie necessarie, fino a un massimo del 90 per cento del costo totale dell'intervento finanziato dal PNRR” entro 30 giorni dalla ricezione di una richiesta supportata da una semplice dichiarazione degli enti attuatori, la quale attesti l'importo delle spese sostenute secondo gli stati di avanzamento degli interventi e la corretta esecuzione dei controlli di competenza, come previsto dalla propria normativa e dalle regole del PNRR.

Il decreto Mef del 6 dicembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025.

Procedura più semplice

Un approccio notevolmente più snello rispetto a quello stabilito dal decreto dell’11 ottobre 2021, che richiedeva una dettagliata giustificazione di ogni singola spesa, causando notevoli ritardi e relative difficoltà di liquidità.

Invece, il nuovo decreto del 6 dicembre 2024 stabilisce che per l'erogazione è sufficiente la richiesta firmata dal rappresentante legale dell'ente attuatore, o da un dirigente o funzionario autorizzato, e l'aggiornamento o l'impegno all'aggiornamento dei dati di monitoraggio nel sistema ReGiS entro 60 giorni dal trasferimento.

Questo fino a coprire il 90 percento dell'importo assegnato, previa una semplice verifica formale della validità della richiesta.

Le procedure per il pagamento del saldo finale sono similmente semplificate: anche se in questo caso le amministrazioni centrali devono verificare la documentazione giustificativa delle spese (per confermarne la correttezza e l'ammissibilità e per assicurare il rispetto di altri obblighi del soggetto attuatore), ciò avviene solamente attraverso controlli a campione e non estensivamente.

I controlli a campione sono destinati a generare le certificazioni necessarie per le richieste di pagamento all'Unione Europea, per cui gli enti attuatori devono conservare, anche in formato digitale, la documentazione richiesta dalla normativa vigente relativa alle spese e alle procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento.

Se la richiesta presentata per ottenere l’erogazione risulta incompleta rispetto agli elementi in esso richiesti, l'ente responsabile stabilisce un termine, che non può eccedere i cinque giorni, entro il quale l'ente attuatore deve completare o rettificare la sua richiesta.

In questo contesto, il termine di trenta giorni previsto per l'erogazione delle risorse da parte dell'ente responsabile viene interrotto - mediante un provvedimento motivato - e riprende a partire dal giorno in cui l'ente riceve i dati integrativi richiesti, calcolando il tempo rimanente.

Per quanto riguarda le richieste di trasferimento già inoltrate, le amministrazioni centrali responsabili delle misure procedono con i trasferimenti seguendo le procedure delineate nel decreto.

Nella comunicazione che annuncia l'erogazione, si richiama l'obbligo per il beneficiario di aggiornare eventuali dati di monitoraggio mancanti nel sistema ReGiS entro 60 giorni dall'erogazione.

Le procedure semplificate si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d'imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati.

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