PNRR. Crediti d’imposta per digitalizzazione: i codici tributo da utilizzare
Pubblicato il 01 dicembre 2021
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Nell’ambito della Decisione di esecuzione – del 13 luglio 2021 - relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR), si fa riferimento alla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” (M1C2-1) che è diretta a sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione attraverso tre tipologie di crediti di imposta a favore delle imprese che investono in:
a) beni capitali;
b) ricerca, sviluppo e innovazione;
c) attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.
Il credito d’imposta riguarda le spese sostenute e va utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi dei periodi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 30 novembre 2024 se l’anno fiscale è diverso da quello civile).
In particolare, si tratta delle seguenti norme agevolative:
- leggi di bilancio 2020 e 2021 (commi 189-190, L. n. 160/2019 e articolo 1, commi da 1054 a 1058, L. n. 178/2020) per il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard;
- legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 198-209, L. n. 160/2019) per il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese;
- legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 46 a 56, L. n. 205/2017) per il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0.
Pertanto, essendo tali crediti già esistenti, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 68 del 30 novembre 2021 riepiloga i codici tributo già istituiti da utilizzare per fruire dei bonus in compensazione, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.
Con risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021 sono stati istituiti i codici:
- “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
- “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”;
- “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” - questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali, ma in ogni caso la parte finanziata dal Pnrr è solo quella relativa ai beni immateriali;
- “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
- “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.
Per quanto riguarda il codice tributo “6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”, contenuto nella risoluzione 3/2021, va usato per dette agevolazioni che non sono finanziate dal PNRR.
La risoluzione n. 13 del 1° marzo 2021 ha istituito il codice “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.
Gli altri codici tributo istituiti nel documento, si precisa, non sono afferenti a misure finanziate dal PNRR ma restano comunque validi.
Altro codice da utilizzare ai fini del Piano per la Ripresa e la Resilienza è quello individuato con risoluzione n. 6 del 17 gennaio 2019:
- “6897” denominato “Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.
Crediti d’imposta PNRR: dove vanno indicati nelle dichiarazioni
La risoluzione n. 68/2021 fornisce, inoltre, istruzioni per l’inserimento nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari, ai fini del monitoraggio delle dette agevolazioni.
Dunque, per quanto attiene alle dichiarazioni dei redditi 2021 (anno d’imposta 2020):
- il credito d’imposta di cui al codice “6933” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 2;
- il credito d’imposta di cui al codice “6934” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 3;
- il credito d’imposta di cui al codice “6935” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “L3” e, al fine di rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal Pnrr), nella sez. IV rigo RU130 col. 2 e col. 3;
- il credito d’imposta di cui al codice “6936” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2L” e nella sez. IV rigo RU130 col 5;
- il credito d’imposta di cui al codice “6937” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3L” e nella sez. IV rigo RU130 col 6.
Altresì, viene previsto che il monitoraggio avvenga anche nelle denunce dei redditi successive al 2021, specialmente per:
- il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice tributo 6938), finanziato dal Pnrr solo a partire dall’anno d’imposta 2021, rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022;
- il credito d’imposta per le spese di formazione (codice tributo 6897), finanziato dal Pnrr solo a partire dall’anno d’imposta 2021, rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022.
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