Plusvalenze tassate nel 2007

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Ieri, in risposta ad un’interrogazione posta in commissione Finanze della Camera, il sottosegretario all’Economia, Lettieri, ha illustrato i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate in merito alla decorrenza della norma sugli immobili strumentali dei professionisti. Quindi, è stato spiegato che gli esercenti arti e professioni devono assoggettare alle imposte le plusvalenze derivanti dall’estromissione di immobili strumentali solo se questi ultimi sono stati acquistati successivamente al 1° gennaio 2007. E’ possibile la deduzione dei canoni di leasing per gli immobili iscritti nei pubblici registri immobiliari a nome dei partecipanti all’associazione professionale e usati come beni strumentali per l’esercizio della professione. Tali disposizioni dovrebbero potersi estendere anche alla disciplina dei beni mobili. 

Nella stessa occasione, il sottosegretario all’Economia, Lettieri, rispondendo ad un’altra interrogazione, ha affrontato il dubbio sulla rilevanza della prestazione fornita piuttosto che del codice di attività utilizzato dall’impresa, affermando che il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi nel settore edile riconducibili alle attività elencate nella sezione F della tabella Atecofin. Tale risposta sembra divergere da una risposta pregressa in cui si precisava che l’applicazione del reverse charge richiede che subappaltatore e appaltatore svolgano la loro attività utilizzando uno dei codici indicati nella sezione F dell’Atecofin (2004). Dunque, la nuova risposta sembra prediligere l’oggetto della prestazione.

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