Plusvalenza non imponibile se pagata con ingiustificato ritardo dalla p.a.

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Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 1429 del 22 gennaio 2013 – al fine di affermare l’imponibilità di una plusvalenza che derivi da procedimenti espropriativi, è sufficiente che la percezione della somma sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della Legge n. 413 del 1991, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1° gennaio 1989.

Tuttavia, nelle ipotesi in cui gli atti che integrano il trasferimento da cui consegue la plusvalenza (decreto di esproprio, cessione volontaria o occupazione acquisitiva) siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della Legge n. 413 del 1991, “la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della p.a. nel pagamento della plusvalenza”.

Una diversa interpretazione - precisa la Sezione tributaria di legittimità – si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Terreni, cessione senza ritardo - Alberici

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