Pignoramenti di crediti presso terzi: pagamenti più veloci
Pubblicato il 04 marzo 2024
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Novità in materia di pignoramento di crediti verso terzi volte a velocizzare e snellire le procedure e i pagamenti.
E' quanto prevede, tra le misure urgenti in materia di giustizia, il nuovo Decreto legge Pnrr n. 19/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024.
Il Decreto - recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e, quindi, dal 2 marzo 2024.
Il provvedimento, tra le altre novità, introduce anche misure finalizzate a:
- raggiungere gli obiettivi fissati dal Pnrr e incentivi al personale;
- reclutare i magistrati tributari e stabilizzare il personale nell’amministrazione della giustizia;
- avviare la digitalizzazione del casellario giudiziario;
- introdurre modifiche in tema di giustizia riparativa.
Pignoramenti: terzo obbligato entro nuovi limiti
Le nuove disposizioni in materia di pignoramento presso terzi intervengono a modificare, in primo luogo, l'art. 546, primo comma, primo periodo, del Codice di procedura civile che disciplina l'obbligo del terzo.
Si prevede, in particolare, che il terzo, dal giorno in cui gli è notificato l'atto, è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, entro nuovi limiti, vale a dire nei limiti:
- dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro;
- dell'importo del credito precettato aumentato di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro;
- dell'importo del credito precettato aumentato della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.
Finora, invece, il terzo era sempre tenuto a bloccare le somme dovute al debitore pignorato nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà.
Pignoramenti inefficaci dopo 10 anni da notifica
Ulteriore novità si sostanzia nell'introduzione del nuovo art. 551-bis del C.p.c., in tema di efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi.
Esso prevede che, salvo il caso in cui sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento verso terzi perde efficacia decorsi 10 anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse.
Per permettere di conservare l'efficacia del pignoramento, tuttavia, la nuova disposizione sancisce che, nei due anni precedenti alla scadenza del termine decennale, il creditore pignorante o il creditore intervenuto possono notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.
La predetta dichiarazione va depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia, entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Se poi il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
Senza la notifica della dichiarazione di interesse, il terzo è liberato dagli obblighi previsti una volta decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento.
Il processo esecutivo, quindi, si estingue di diritto decorsi 10 anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
Le predette disposizioni si applicano anche se l'esecuzione è sospesa.
Previsioni applicabili ai procedimenti pendenti
Il pignoramento presso terzi, quindi, che risulti pendente da almeno 8 anni perde efficacia se il creditore non procede alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di 2 anni a decorrere dal 2 marzo 2024.
Dichiarazione con Iban del creditore
Novità anche in tema di assegnazione dei crediti: si dispone, nel dettaglio, la modifica dell'art. 553 c.p.c., attraverso l'introduzione, al primo comma, di ulteriori periodi dopo il primo.
Si prevede, in particolare, che la notifica dell'ordinanza di assegnazione venga accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento.
Nella dichiarazione, ossia, va indicato anche l'Iban del creditore, di modo da velocizzare il pagamento.
L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione in parola.
In linea generale, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale.
Stop a interessi se l'ordinanza di assegnazione non è notificata
Dopo il terzo comma del medesimo art. 553 sono poi aggiunti ulteriori periodi volti a sollecitare il creditore ad evitare perdite di tempo e speculazioni.
Tali previsioni dispongono:
- che i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro 90 giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione (gli interessi, nella predetta ipotesi, riprendono a decorrere dalla data di notifica dell'ordinanza e della dichiarazione);
- che l'ordinanza di assegnazione diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i 6 mesi successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma.
Per espressa previsione temporale, si dispone che i crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 dalla data di entrata in vigore del Dl cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro 90 giorni dalla data medesima unitamente alla nuova dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal decreto.
Se, infine, alla data di entrata in vigore del Dl, sono decorsi almeno 8 anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile.
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