Piccoli vizi, imprese promosse

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Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) serve per attestare, sulla base di un’unica richiesta, la situazione di legalità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. Esso serve per accertare la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, oltre, ovviamente, in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. Dal 1° luglio 2007 anche i benefici normativi e contributivi previsti dalle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc. Con questo documento, infatti, le ditte appaltatrici e coloro che hanno diritto alle agevolazioni previste da disposizioni normative possono comprovare il proprio stato di regolarità, ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici e privati. Allo stesso tempo, il Durc è finalizzato a contrastare il lavoro sommerso; a rilevare le dinamiche del lavoro e a creare una banca dati che consenta di contrastare la concorrenza sleale nelle gare d’appalto. Il corretto rilascio dell’attestato di “legalità” di un impresa condiziona l’accesso non solo a sovvenzioni, agevolazioni, finanziamenti di matrice comunitaria, ma anche a contratti e concessioni pubbliche, appalti, lavori privati in edilizia e a qualsiasi altra agevolazione in materia lavoristica. A seconda del settore di appartenenza, il Durc viene rilasciato dalla sede Inps o Inail competente per territorio oppure dalla Cassa Edile. Una volta acquisita dal sistema informatico, la richiesta viene smistata automaticamente alle competenti unità organizzative degli Enti, che possono richiedere all’impresa ulteriore documentazione ad integrazione di quella fornita. Tale richiesta sospende il termine di rilascio del Durc, nel caso in cui la documentazione non sia prodotta nel termine fissato di dieci giorni. L’Ente in tal caso rilascerà il certificato in base alle informazioni in possesso. Dalla data di completa acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico, invece, l’Ente ha trenta giorni di tempo per il rilascio, favorevole o negativo, del documento di regolarità. 

Come anticipato, con il comma 1175 dell’articolo unico della Finanziaria partire dal prossimo 1° luglio 2007, è stato introdotto l’obbligo di estensione del Durc anche ai datori di lavoro che intendono fruire di benefici contributivi e normativi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (e non più solo a quelli appartenenti al settore edile). È demandato ad apposito Dm del Lavoro, che avrebbe dovuto essere emanato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, la definizione delle modalità di rilascio, dei contenuti analitici e le tipologie di pregresse irregolarità da non considerare ostative al rilascio del Durc. Il successivo comma 1176 fa salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.

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