Piccola proprietà contadina, la perdita dell’agevolazione esclude i benefici subordinati

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La perdita dell’agevolazione tributaria in favore della piccola proprietà contadina, a seguito della mancata coltivazione dei terreni acquistati con tale agevolazione, impedisce alla società di poter beneficiare delle altre agevolazioni richieste in via subordinata.

Lo specifica l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 100 del 17 novembre 2014, con la quale, in risposta ad una consulenza giuridica, si fornisce la corretta interpretazione della norma di cui al comma 4-bis, dell’articolo 2 del Dl 194/2009 (Legge n. 25/2010), che permette l'acquisto di fondi rustici con applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, dell’imposta catastale all'1% e senza imposta di bollo.

Agevolazioni subordinate

Il caso esaminato evidenzia come la società istante abbia acquistato terreni e relative pertinenze grazie alle agevolazioni tributarie previste a favore della piccola proprietà contadina e, nello stesso atto, abbia richiesto, in via subordinata, anche il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste a favore degli imprenditori agricoli professionali (Iap).

Sulla base della recente giurisprudenza di legittimità in materia di decadenza dalle agevolazioni fiscali, che fa ritenere superato il precedente orientamento dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 32/E/2007), secondo il quale il regime agevolativo per gli imprenditori agricoli professionali può essere “riconosciuto se richiesto in via subordinata nell’atto di acquisto”, l’Agenzia arriva ora alla seguente conclusione:

l’impresa agricola che decade dalla agevolazione principale, per non aver coltivato i terreni acquistati grazie alla stessa agevolazione, non può fruire del regime di favore previsto per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale né di quello previsto per gli Iap.

Pertanto, è da considerare legittimo l’avviso di liquidazione per il recupero delle imposte. Si dovrà così applicare l’aliquota dell’imposta di registro ordinaria del 15% in luogo di quella ridotta dell’8%, richiesta in via subordinata e destinata all'imprenditore agricolo professionale; mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicheranno nelle misure del 2% e dell'1%.
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