Piccola proprietà contadina all’asta con registro e bollo in misura ridotta

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Una società agricola fa presente al Fisco di essere in attesa di acquistare la proprietà di un terreno, ma di aver ottenuto l’aggiudicazione dopo un’asta senza incanto nell’ambito di una procedura esecutiva. La società chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare al decreto di trasferimento della proprietà emesso dall’Autorità giudiziaria. L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 116/E del 29 aprile 2009, riconosce che un terreno agricolo acquistato in seguito a un decreto di trasferimento emanato dall’Autorità giudiziaria gode dei benefici previsti dalla legge per la piccola proprietà contadina. E, quindi, può usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo, mentre le imposte di registro e ipotecarie devono essere pagate in misura ridotta. Nel documento di prassi, però, l’Agenzia ribadisce che il contribuente per beneficiare delle suddette agevolazioni deve essere in possesso di alcuni requisiti, che sono quelli previsti dall’articolo 1 e 2 del Decreto n. 99/2004. La perdita dei requisiti, nei cinque anni successivi, comporta la decadenza delle agevolazioni stesse.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Agevolati i passaggi di terreni trasferiti mediante decreto - Poggiani

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