Piccola proprietà contadina, agevolazione estesa al fabbricato pertinenziale al terreno agricolo

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Una Direzione provinciale chiede all’Agenzia delle Entrate se il riconoscimento del regime di tassazione agevolato, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per l’acquisto dei terreni agricoli sia applicabile anche al caso di trasferimento del fabbricato strumentale, per il quale sussistono i requisiti di ruralità (Dpr 139/1998).

Il dubbio era sorto in quanto con la circolare n. 2/E/2014 era stato prospettato il caso di vendita di un fabbricato strumentale e di un terreno agricolo a favore di un soggetto IAP, per il quale sono riconosciute le agevolazioni disciplinate dall’articolo 2, comma 4-bis del Dl n. 194/2009. Nell’esempio riportato, l’agevolazione prevista per i coltivatori diretti e IAP è stata ritenuta applicabile al solo trasferimento del terreno agricolo, mentre è stata presupposta l’applicazione dell’imposta di registro al 9% per il trasferimento dell’immobile strumentale.

Ora, con la risoluzione n. 26 del 6 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate specifica che le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (imposta di registro all’1% anziché al 9%), trovano applicazione anche con riferimento al trasferimento del fabbricato ad uso ricovero attrezzi, che risulti pertinenziale rispetto al terreno agricolo. Ma ad una condizione: il fabbricato pertinenziale deve essere situato sullo stesso terreno agricolo.

Con la risoluzione in oggetto viene, dunque, ricordato che l’articolo 2, comma 4-bis del Dl 194/2009 estende l’agevolazione anche alle “pertinenze” dei terreni stessi. Pertanto, non rileva, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, se l’immobile sia strumentale o meno, dal momento che le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina fanno riferimento alla nozione di pertinenza e non a quella di strumentalità.

Per il riconoscimento del vincolo pertinenziale è, poi, necessaria l’esistenza del requisito soggettivo ed oggettivo .

Per l’Agenzia, quindi, il concetto di terreno e quello delle relative pertinenze coincide con quello del “fondo rustico” , a cui si può estendere il trattamento fiscale per i terreni agricoli.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 - Pertinenze agricole agevolate - Stroppa

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