Piano casa: nell’ampliamento la detrazione spetta solo per i servizi igienici

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L’agenzia delle Entrate, con risoluzione 4 del 4 gennaio 2011, fornisce chiarimenti in merito ai lavori eseguiti in attuazione del Piano casa (articolo 11 del Dl 112/2008), che dà la possibilità di ampliare o ricostruire le abitazioni in deroga ai piani regolatori locali.

A tal proposito, è ricordato che le deroghe a tali piani, introdotte da leggi regionali, non possono influire sull’applicazione di norme fiscali nazionali. Pertanto, circa la possibilità di fruire della detrazione del 36 e 55% cento sulle spese di ristrutturazione e di efficienza energetica in presenza di lavori di ampliamento, è chiarito che interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali in oggetto sono quelli che riguardano la ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso: la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.

L’ampliamento di superfici e volumi è detraibile, in deroga, solo se riguarda la costruzione dei servizi igienici: “unica eccezione è rappresentata dai servizi igienici, per la costruzione dei quali è possibile aumentare sia le superfici che i volumi esistenti (cfr circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, p. 3.4 e circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, p. 4)”.
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