Più tutele per le lavoratrici madri che abbandonano il posto
Autore: eDotto
Pubblicato il 28 febbraio 2009
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Il ministro del Lavoro, con nota 2840 del 26 febbraio 2009, aggiorna la procedura di convalida delle dimissioni, introducendo un nuovo modello denominato “dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionario”. Con tale modello sarà possibile raccogliere tutte le informazioni utili a far emergere lo specifico contesto (anche ambientale) in cui è maturata la scelta che ha condotto a rassegnare le dimissioni. La convalida è espressamente prevista dalla legge n. 151/2001 e serve a dare efficacia alle dimissioni presentate dalle lavoratrici madri durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento. Tale tutela è estesa anche al padre che beneficia del congedo parentale e alla madre o al padre lavoratore durante il primo anno di vita del bambino. Se le dimissioni non sono, infatti, convalidate dalla lavoratrice madre dinanzi a un funzionario del Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro (Dpl) esse sono nulle e, quindi, prive di effetti. Specifica il Ministero nella nota, che la convalida è un colloquio diretto con la lavoratrice o il lavoratore interessato che deve presentarsi personalmente presso gli uffici della Dpl e compilare la nuova dichiarazione. La dichiarazione di convalida si compone di due parti: la prima, che riporta le specifiche tutele riconosciute dalla legge e, la seconda, che è di fatto un questionario che serve ad analizzare la situazione personale della lavoratrice e le condizioni che l’hanno portata alla scelta delle dimissioni.
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