Più tempo alla revocatoria
Pubblicato il 06 aprile 2007
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, con l’ordinanza 118 depositata ieri, ha respinto – in quanto manifestatamente infondati – i ricorsi contro gli articoli 6, commi 1 e 1-ter, e 4-bis, comma 10, della “legge Marzano” (decreto legge n. 347/2003, convertito nella legge n. 39/2004 e successivamente modificato). Il disposto dei seguenti articoli riguarda le norme relative all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Le questioni di legittimità erano state introdotte con due ordinanze del 25 febbraio 2006 e del 20 febbraio 2006 dal Tribunale di Parma nelle cause che vedevano opposte, rispettivamente, Parmalat e Banca agricola mantovana e Banca popolare di Milano. Le conclusioni della Consulta hanno confermato l’interpretazione delle nuove regole sull’amministrazione straordinaria, riconoscendo che:
- le azioni revocatorie possono essere promosse anche in presenza di un programma di ristrutturazione;
- il periodo “sospetto” collegato dalla legge Marzano al decreto ministeriale di ammissione alla procedura, invece che alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non è irragionevole.
ha cioè voluto chiarire che “l’amministrazione straordinaria “accelerata” (introdotta dal Dl 347/2003) e la procedura di amministrazione straordinaria “ordinaria” (disciplinata dal Dlgs 270/99) si differenziano per ciò che riguarda le fasi di ingresso e i requisiti dimensionali concernenti il numero dei dipendenti e l’entità dei debiti, senza che le innovazioni introdotte dal Dl n. 347 alterino i caratteri comuni con quelli della procedura disciplinata dal Dlgs .
La procedura introdotta dalla “legge Marzano” si presenta come una procedura liquidatoria e non di risanamento, sin dalla fase iniziale, supposto che il complesso delle attività dell’imprenditore insolvente è destinato ad essere trasferito all’assuntore. Per tali ragioni, si può concludere che “la procedura sia indirizzata a consentire al debitore di recuperare la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma”. In presenza di un simile programma è possibile esperire le azioni revocatorie. Data la finalità liquidatoria della procedura, appare, dunque, giustificata la scelta del legislatore di far decorrere il termine per le azioni revocatorie, a ritroso, dal decreto ministeriale di ammissione alla procedura invece che dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
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