Più libera la somministrazione di manodopera

Pubblicato il



Più semplice la disciplina della somministrazione di lavoro con il Decreto legislativo n. 24 del 2 marzo 2012, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 69 del 2012, che attua la direttiva Ue 2008/104.

L'obiettivo di facilitare l'utilizzo della somministrazione di manodopera viene inseguito eliminando, in alcuni casi, l'obbligo di indicare le cause, di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, per cui si ricorre a tale tipologia contrattuale.

Non è più necessario, pertanto, documentare la scelta quando si utilizzano:

a) soggetti disoccupati percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;

b) soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;

c) lavoratori definiti svantaggiati o molto svantaggiati (regolamento Ce n. 8000/2008).

La somministrazione è libera anche in tutti i casi individuati dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle parti sociali.

Il Decreto legislativo n. 24 apporta modifiche al sistema sanzionatorio, inasprendolo: viene punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da euro 2.500 a euro 6.000, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo. In aggiunta, si prevede anche la cancellazione dall'Albo.

PRONTUARIO LAVORO
Allegati Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito