Pex senza doppio beneficio
Pubblicato il 01 febbraio 2006
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Durante Telefisco 2006, il convegno via satellite de "Il Sole - 24 Ore - L'Esperto risponde", al quale è intervenuto il Ministro Tremonti, le Entrate hanno fornito i seguenti chiarimenti, sulle operazioni relative al regime della participation exemption: l'impossibilità di frazionare su un massimo di cinque esercizi la quota imponibile delle plusvalenze realizzate (5%, 9% o 16%); la determinazione unitaria delle plusvalenze che derivano dalla cessione di aziende in cui sono comprese partecipazioni "esenti"; la ripartizione del costo fiscale delle partecipazioni nelle società scisse in base al patrimonio netto contabile attribuito a ciascuna beneficiaria; l'applicabilità della norma antielusiva alle cessioni di partecipazioni ricevute a seguito di conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 175 del Tuir; l'obbligo di computare il costo delle partecipazioni esenti, nonché le relative plusvalenze, ai fini della disciplina delle società di comodo.
L'Amministrazione delle finanze ha anche chiarito che: entro il 28 febbraio 2006, tutti gli intermediari finanziari devono attivare una casella di posta certificata (Pec) e comunicarne l'indirizzo all'agenzia delle Entrate; è possibile accedere al concordato per il 2003-2004 definendo anche uno solo dei due periodi d'imposta; è possibile procedere al "riallineamento dei valori civili e fiscali" disposto dall'articolo 14, della legge n. 342/2000.
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