Permessi e congedi per l’assistenza ai familiari: norme e CCNL

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Permessi e congedi per l’assistenza ai familiari: norme e CCNL

Sono molteplici le fattispecie legali e contrattuali che consentono ai lavoratori dipendenti di assistere i propri familiari. Accanto alla disciplina prevista dalla legge, vedasi, ad esempio i periodi di congedi straordinari ed i permessi ex L. n. 104/1992, vi sono ulteriori permessi, retribuiti e non, le cui ipotesi di fruizione sono state contemplate dalle parti sociali e richiedibili dai lavoratori dipendenti secondo le indicazioni contenute nel CCNL applicabile al rapporto di lavoro.

Rammentiamo, poi, che il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha recentemente riscritto le regole per la fruizione del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, rispettivamente prevedendo l’equiparazione della parte dell’unione civile o del convivente di fatto al coniuge ed eliminando il c.d. referente unico dell’assistenza.

Tralasciando i congedi obbligatori e facoltativi correlati alla nascita del figlio, il presente contributo intende esaminare le tipologie di permesso richiedibili dai lavoratori dipendenti per l’assistenza ai propri familiari.

Permessi L. n. 104/2022

La prima tipologia di permessi utili all’assistenza dei propri familiari sono, certamente, i periodi richiedibili ai sensi dell’art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I destinatari della misura sono i familiari lavoratori di soggetti portatori di handicap grave (art. 4, comma 1).

Tali lavoratori possono richiedere, infatti, ai sensi dell’art. 33, comma 3, di fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito al 100%, coperto da contribuzione figurativa ed anche in via continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, purché questa non sia ricoverata a tempo pieno ovvero non sia ricoverata, per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o similari che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

La norma attribuisce il diritto di richiesta di detti permessi al coniuge, alla parte di un’unione civile ai sensi dell’art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76, al convivente di fatto ovvero al parente o affine entro il secondo grado.

Diritto che potrà essere, altresì, attribuito ai parenti ed affini fino al terzo grado laddove vi sia la mancanza o il decesso dei genitori, del coniuge o della parte dell’unione civile o del convivente di fatto ovvero qualora i predetti soggetti abbiano più di sessantacinque anni di età o siano affetti da patologie invalidanti.

ATTENZIONE: L’art. 3, comma 1, lett. b), decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha eliminato dall’art. 33, legge n. 104/1992, il principio del referente unico dell’assistenza, in base al quale, nel sistema previgente, ad esclusione dei genitori, non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Sostanzialmente, dunque, a decorrere dal 13 agosto 2022, più soggetti potranno essere dotati del diritto di fruire i permessi ex art. 33, comma 3, alternativamente tra loro, per l’assistenza al medesimo soggetto disabile. Per il riconoscimento del beneficio in argomento, ogni richiedente dovrà allegare alla domanda trasmessa all’Istituto previdenziale la dichiarazione del disabile indicante l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza.

Il diritto alla fruizione dei permessi L. n. 104/1992 è sottoposto al provvedimento autorizzatorio dell’Istituto previdenziale che sarà trasmesso al richiedente, al datore di lavoro di quest’ultimo, ed al disabile grave da assistere, con l’indicazione del numero massimo di giorni fruibili mensilmente e, eventualmente, alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al familiare.

NOTA BENE: Il lavoratore che usufruisce dei permessi in argomento per assistere una persona in situazione di handicap grave, residente in un Comune situato a distanza stradale superiore a 150km rispetto a quello di residenza del lavoratore, deve attestare con un titolo di viaggio ovvero con altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito (art. 33, comma 3-bis, L. n. 104/1992).

Quanto alla cumulabilità di misure per l’assistenza a soggetti con disabilità e, in particolare, relativamente alla possibilità di fruire dei permessi mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992), del prolungamento del congedo parentale (art. 33, d.lgs. n. 151/2001), delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, d. lgs. n. 151/2001), l’INPS ha previsto che gli anzidetti benefici in favore della stessa persona non potranno essere cumulati nell’arco del medesimo mese di competenza trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

ATTENZIONE: Laddove, dunque, venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, per l’assistenza al medesimo soggetto disabile grave, saranno sospese e riattivate d’ufficio.

Si evidenzia che, come precisato nel messaggio INPS 28 giugno 2007, n. 16866, i giorni di permesso mensili possono essere utilizzati anche sotto forma di 6 mezze giornate nel corso del medesimo mese. Inoltre tali permessi possono essere utilizzati anche ad ore applicando il seguente algoritmo di calcolo:

(orario normale di lavoro settimanale / numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

 Pertanto, supponendo un orario normale di 40 ore settimanali con prestazione lavorativa su 5 giorni le ore di permessi L. n. 104/1992 saranno pari a 24.

Il messaggio INPS 7 agosto 2018, n. 3114 ha precisato che:

  • ai lavoratori con rapporto di lavoro part-time orizzontale spettano i 3 giorni mensili senza che venga operato alcun riproporzionamento dei giorni spettanti;
  • ai lavoratori con rapporto di lavoro part-time misto o verticale, la determinazione dei giorni spettanti dovrà essere operata con il seguente algoritmo, arrotondando all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino a 0,50 o superiore:
(orario medio settimanale/orario di lavoro medio settimanale per i lavoratori a tempo pieno) x 3.

Pertanto, supponendo un rapporto part time verticale per n.16 ore medie settimanali su 2 giorni, con orario a tempo pieno fissato in 40 ore settimanali, al lavoratore spetterà una sola giornata (valore 1,2)

Si rammenta, infine, che i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3, legge n. 104/1992, hanno diritto di priorità all’accesso al lavoro agile o alle altre forme di lavoro flessibile.

Congedo straordinario retribuito

Il coniuge convivente, il convivente di fatto o la parte dell’unione civile, di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi del medesimo art. 4, comma 1, L. n. 104/1992, ha diritto di fruire del congedo previsto dall’art. 4, comma 2, legge 8 marzo 2000, n. 53, ossia di un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a  2 anni.

In mancanza, in caso di decesso o presenza di patologie invalidanti di uno dei predetti soggetti, hanno diritto di fruire del congedo secondo una “scala” di concedibilità: il padre o la madre anche adottivi; uno dei figli conviventi; i fratelli o le sorelle conviventi; il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.

ATTENZIONE: A seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta stessa di congedo.

Il periodo di 2 anni complessivi deve essere considerato per ciascuna persona portatrice di handicap ed è fruibile nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Malattia del bambino

Ai sensi dell’art. 47, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, ad astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni senza alcuna previsione di limiti di durata dei giorni di assenza.

Il successivo comma 2, attribuisce il medesimo diritto, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie del figlio tra i 3 e gli 8 anni.  

Salvo che il contratto collettivo non preveda condizioni di miglior favore, tali periodi non danno diritto alla retribuzione, rimanendo, però, computabili ai fini dell’anzianità di servizio.

NOTA BENE: Per espressa previsione del successivo art. 49, per i periodi di congedo per malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del terzo anno e sino all’ottavo anno di vita la copertura contributiva è calcolata ai sensi dell'art. 35, comma 2.

Congedi per eventi e cause particolari

L’art. 4, legge 8 marzo 2000, n. 53, attribuisce ai lavoratori, pubblici e privati, il diritto a fruire fino a 3 giorni complessivi di permessi retribuiti annui in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, ovvero di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore.

Tali permessi, che rimangono interamente a carico del datore di lavoro, dovranno necessariamente essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

ATTENZIONE: Il lavoratore ha l’onere di presentare idonea documentazione del medico specialista del SSN ovvero del medico di medicina generale o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. Normalmente la certificazione deve essere presentata entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.

Stesso dicasi nelle ipotesi di fruizione del congedo per decesso del familiare. In tal caso dovrà essere prodotta la relativa certificazione.

I contratti collettivi possono prevedere ulteriori ipotesi di ricorso ai permessi retribuiti o non retribuiti per l’assistenza ai familiari. Di seguito una tabella di riepilogo delle previsioni contenute nei CCNL più comuni.

CCNL

Previsione

Alimentari industria

Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a quattro giorni complessivi di permesso retribuito in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Tali permessi sono computabili ad evento nel caso di decesso, e su base annua nel caso di documentata grave infermità. Nel caso delle patologie, riguardanti il figlio, di particolare gravità - di cui al Punto A) della Dichiarazione sub art. 47 del CCNL - il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad ulteriori 2 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno.

Commercio Confcommercio

La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di dieci giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. In mancanza della documentazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore dei permessi retribuiti di cui all’art. 158 del CCNL. Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Igiene ambientale

La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni lavorativi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge/parte di una unione civile, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Metalmeccanica industria

La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali sarà utilizzato. Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Nel caso di richiesta del permesso per decesso di imo dei soggetti indicati al primo comma, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Pulizia industria

Al lavoratore che ne faccia domanda le imprese possono accordare brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione. In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita. Al lavoratore colpito da lutto familiare per la morte di un genitore, di un figlio, di un fratello o del coniuge, l'impresa concederà un permesso retribuito di 3 giorni se l'evento luttuoso si sia verificato nella città sede di lavoro o nella sua provincia e di 5 giorni, di cui 3 retribuiti, se l'evento si sia verificato fuori dalla provincia. Se l'evento luttuoso si verifica nel corso della prestazione, al lavoratore sarà concesso di assentarsi immediatamente dal posto di lavoro con diritto all'intera retribuzione giornaliera, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma. Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica la legge 8/3/2000, n. 53.

Scuole private laiche

Il lavoratore ha diritto a fruire:

a) di permessi retribuiti per la partecipazione a prova di esame di regolari corsi di studio, art. 10, Legge 300/70;

b) di permessi retribuiti fino ad un massimo di giorni 6 per ciascun anno scolastico per la partecipazione a corsi di aggiornamento o per comprovati e seri motivi familiari anche se autocertificati quali ad esempio: lutti, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che riguardino il coniuge e i parenti del lavoratore entro il secondo grado in linea diretta ed in linea collaterale, non più di 3 per evento salvo casi eccezionali,; i permessi se non goduti nell'anno, non sono recuperabili;

c) fino a 4 giorni per anno scolastico per documentate urgenti ed inderogabili esigenze.

I permessi di cui alla lettera c) saranno recuperati nell'anno scolastico.

Studi professionali

La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la Legge 53/2000, nel caso di grave infermità documentata, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire: Giorni 3 (tre) lavorativi all’anno.

 

QUADRO NORMATIVO

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge 8 marzo 2000, n. 53

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

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