Permessi 104 per i part-time, riproporzionamento della durata
Pubblicato il 22 marzo 2021
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021, l’INPS ha fornito nuove istruzioni in relazione al riproporzionamento della durata dei giorni di permesso della cd. “Legge 104” nelle ipotesi di lavoro part time di tipo verticale o misto con attività lavorativa superiore al 50% dell’orario a tempo pieno.
In particolare, la recente giurisprudenza ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non deve subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
Permessi 104, nuovo orientamento della Cassazione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con le sentenze del 29 settembre 2017, n. 22925 e del 20 febbraio 2018, n. 4069, opera una differenziazione tra:
- gli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa - per i quali è ammesso il riproporzionamento del trattamento;
- gli istituti riconducibili a un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, che si è inteso salvaguardare da qualsiasi riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa.
Tra questi ultimi, sottolinea la Suprema Corte, vi sono i permessi di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992, i quali, oltretutto, costituiscono misure di tutela della salute psico-fisica della persona disabile.
Ne consegue che, in linea di principio, il diritto ad usufruire dei permessi non è comprimibile.
La Cassazione sottolinea la necessità, comunque, di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, in particolare di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all'adozione del rapporto di lavoro part-time e, nello specifico, del rapporto di lavoro parziale di tipo verticale.
In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole – specifica la Suprema Corte - distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori.
Solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, occorre riconoscere il diritto alla integrale fruizione dei permessi.
Permessi 104, istruzioni per il riproporzionamento della durata dei permessi
In caso di part-time di tipo orizzontale, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, la formula di calcolo da applicare è la seguente:
- (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici).
Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: