Permessi 104 e congedo straordinario: domande telematiche anche per le parti dell’unione civile
Autore: Rossella Schiavone
Pubblicato il 21 giugno 2017
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A seguito dell’entrata in vigore della Legge n 76/2016 sulle unioni civili e della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, l’INPS, con circolare n. 38/2017, ha reso noto che:
- la parte dell’unione civile che presta assistenza all’altra parte, può usufruire di:
- permessi ex lege n. 104/92;
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001;
- il convivente di fatto che presta assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di permessi ex lege n. 104/92.
In data 20 giugno 2016, con messaggio n. 2545, l’Istituto ha comunicato che è stata effettuata l’implementazione delle relative procedure informatiche per l’invio con modalità telematica; per cui, nello specifico:
- l’applicazione per l’invio telematico delle domande di Legge n. 104/92 è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande, degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto, per richiedere i giorni di permesso per assistenza alla parte di un’unione civile o ai conviventi di fatto con disabilità in situazione di gravità;
- l’applicazione per l’invio telematico delle domande di congedo straordinario è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande degli uniti civilmente, per richiedere i giorni di congedo straordinario per assistenza alla parte di un’unione civile con disabilità in situazione di gravità.
- eDotto.com – Edicola del 3 aprile 2017 – Unioni civili: risvolti previdenziali – Schiavone
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