Perdite riportabili dopo una scissione
Autore: eDotto
Pubblicato il 01 luglio 2009
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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 168/E del 30 giugno, precisa che la norma antielusiva prevista per le fusioni non è applicabile alle perdite che restano nella disponibilità della società che dà corso alla scissione. Il tutto è scaturito a seguito dell’interpello avanzato da una società che ha effettuato un’operazione di scissione parziale proporzionale, con attribuzione di una parte del proprio patrimonio a una beneficiaria di nuova costituzione. La scissa, che ha maturato delle perdite fiscali riportabili, vuole sapere se è possibile applicare la disciplina prevista per le fusioni, che prevede un tetto alla compensazione delle perdite pregresse pari al patrimonio netto della società interessata, calcolato senza tener conto dei conferimenti degli ultimi 24 mesi. La società fa presente che il proprio patrimonio netto è negativo e chiede se sia possibile utilizzare a nuovo delle perdite maturate. L’agenzia delle Entrate esamina la posizione della società scissa rispetto a quella della beneficiaria. La conclusione a cui giunge è che la scissione non blocca il riporto delle perdite della società scissa. Cioè, si ritengono non applicabili i vincoli dell’articolo 137, comma 10, del Tuir, dato che la società beneficiaria si è costituita ex novo per effetto dell’operazione ed è parte della preesistente organizzazione aziendale da cui erano scaturite le perdite della scissa.
- ItaliaOggi, p. 26 – Perdite della scissa sempre al riporto - Felicioni
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