Per lo sconto sull’Irap termine da confermare

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I tempi per fruire dell'agevolazione fiscale rappresentata dalla riduzione dell'Irap ai datori che assumano a tempo indeterminato, incrementando la base occupazionale, ex articolo 11-ter, comma 1, del Dl 35/2005 (competitività), si distinguono a seconda che la deduzione sia pari a 20mila euro per dipendente a tempo indeterminato (lettera a del decreto competitività) ovvero sia moltiplicata per tre o per cinque nelle zone ammissibili alle deroghe della Comunità europea (lettera b del decreto competitività).

 

La Commissione europea (decisione C(2005) 4675, del 7.12.2005) e il Fisco nazionale (circolare agenziale n. 7, del 13 febbraio 2006) valutano separatamente le due agevolazioni, definendo la prima di "base" (riferibile all'intero territorio nazionale) e la seconda "maggiorata" (riferibile ad alcune aree territoriali).

 

Ne viene stabilita la fruibilità con riferimento alle assunzioni effettuate dal periodo d'imposta in corso al 7.12.2005 (data di approvazione Ue dell'incentivo, con decisione 4675), con riguardo all'agevolazione di "base", e a data successiva per l'altra agevolazione, quella "maggiorata".

 

La Commissione europea ritiene sia possibile godere del beneficio per le assunzioni effettuate nel 2005, nel 2006 e nel 2007 e che la deduzione possa operare dall'anno in cui avviene l'assunzione, per ogni periodo d'imposta, sino al 31 dicembre 2008. Ma precisa quali requisiti le imprese debbano soddisfare per beneficiare della sola deduzione "base".

 

La circolare n. 7 delle Entrate indica, anch'essa, nel momento dell'assunzione la decorrenza rilevante per il computo, ma lo fa unicamente per la "maggiorazione" della deduzione nelle aree assistite, motivando la diversità delle due regole agevolative in un'affermazione dell'atto di Bruxelles, che sostiene non costituire aiuto di Stato - ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE - la deduzione "base", la cui decorrenza può, quindi, ben essere stabilita a livello nazionale, non comunitario.

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